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News - 23/05/2022

Conversione in legge, con modificazioni, del ‘Decreto Energia’, 21 marzo 2022, n. 21. Leggi le novità su Carburanti, Fisco, lavoro, occupazione suolo pubblico

Legge 20 maggio 2022 n.51, pubblicata nella G.U. n. 117 del 20 maggio 2022

Vi informiamo che è stata pubblicata nella G.U. n. 117 del 20 maggio 2022 la Legge 20 maggio 2022, n. 51: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Si esaminano, di seguito, le novità:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IVA SUI CARBURANTI

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure (Art.1-bis):

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022 (Art.8).

FISCO

- Per l’anno 2022, estensione a tutti i datori di lavoro privati della possibilità di cedere ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi, nel limite di 200 euro per lavoratore (non imponibilità ai sensi dell’art. 51, c. 3, TUIR) (Art.2);

- Credito di imposta rimanenze di magazzino (Art. 10-sexies): utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione;

- Credito d'imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo confermato (Art. 22);

- Per i gestori di teatri e sale da concerto i versamenti sospesi sono effettuati in una unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 novembre 2022 (Art.22-bis);

- Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni (Art. 37-quater);

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Confermate le proroghe, fino al 30 settembre 2022:

- delle autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse, durante l’emergenza epidemiologica, a esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande (Art. 10-ter);

- delle procedure semplificate per la presentazione telematica delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (Art. 22-quater).

LAVORO

- All’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c -bis ) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni» (Art. 12-ter);

- All’articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» (Art. 12-quinquies);

- Confermate alle misure in materia di trattamenti di integrazione salariale (Art.11);

- Confermate misure di agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (Art.12).

 

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.

Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2022

 

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