Vi informiamo che è stata pubblicata sul BUR n.97 del 24/11/2022 (in allegato), la Legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 : “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE”.
Si espongono, di seguito, le novità:
Modifiche alle leggi regionali 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv”, 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 settembre 2002, n. 32 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2002”, e successive modifiche) (Art.4)
L’articolo innalza la soglia di tensione ed il valore della lunghezza delle opere, relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione dell’energia elettrica, che non necessitano di autorizzazione. Questo comporterà uno snellimento delle procedure per le società di distribuzione che dovranno realizzare opere di manutenzione ed adeguamento della rete elettrica fondamentali in questo particolare momento di transizione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (Art. 7)
Vengono apportate modifiche all’articolo 74 della l.r. 14/2021: Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale 2021 e modifiche di leggi regionali:
a) presenza di nuclei familiari a basso reddito o numerosi o con portatori di handicap o costituiti da coppie di eta' inferiore ai trentacinque anni;
b) numero di soggetti coinvolti;
c) presenza di sistemi di stoccaggio;
d) previsione di inclusione di mobilita' elettrica e di impianti geotermici a bassa entalpia;
e) entita' di nuova produzione di energia elettrica rinnovabile e di consumo di energia elettrica afferente ai soggetti aderenti ai gruppi di autoconsumatori o alla comunita' di energia rinnovabile;
f) pluralita' di produttori di energia elettrica;
g) stima della quota di autoconsumo al momento della presentazione della domanda;
h) utilizzo di tecnologia ICT ai fini della gestione efficiente dell'energia;
i) possibilita' di aggregazione dei membri per favorire servizi di bilanciamento della rete nazionale.
Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento (Art. 8)
Viene modificata la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modifiche.
In particolare, dopo l’articolo 9 della l.r. 36/2001, è inserito il seguente: “Art. 9 bis (Semplificazione amministrativa per le aree produttive ecologicamente attrezzate): 1. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Spetta ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni richiedere le suddette autorizzazioni.”.
Misure a favore dei comuni RIENTRANTI NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO E DEI COMUNI colpiti da eventi calamitosi (Art.9, commi 4 e 5)
Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere sismico, come individuati con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio ad ottobre 2022, la Regione concede contributi agli stessi secondo criteri e modalità definite con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali (Art.9,comma 30)
Viene modificata la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche.
TURISMO (Art.9, commi da 33 a 35)
Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, sono apportate alcune importanti modifiche. Viene sostituito il c.2 dell’art.8: lo statuto della Fondazione di partecipazione DMO – Destination Management Organization prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l’istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co- progettazione.
Viene inserito, dopo l’art.19, l’art.19-bis: Politiche di sostegno al settore termale: la Regione attua specifiche politiche di sostegno e promozione del settore termale prevedendo specifiche linee di finanziamento da destinare alle realtà termali tramite gli atti di programmazione regionale.
Altre novità riguardano le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l’attività interamente on line.
Sport (Art.9, commi da 38 a 41)
La Regione supporta le importanti manifestazioni sportive che si svolgeranno nei prossimi due anni. In particolare, viene concesso un contributo pari a Euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025, all’Automobile club d’Italia (ACI), per la promozione del Rally di Roma Capitale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO (Art.9, commi da 42 a 45)
Alla L.r. 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modificazioni sono apportate alcune modifiche.
NORME IN MATERIA DI BONIFICA E CONSORZI DI BONIFICA (Art.9,c.59)
Viene modificata la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche.
NUOVE COMPETENZE PER ROMA CAPITALE (Art.9, commi da 61 a 68)
La Regione trasferisce a Roma Capitale nuove competenze in materia di Governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, di rigenerazione urbana, nonché le funzioni amministrative, concernenti la VAS, relative a programmi e piani aventi impatti significativi sull’ambiente. La novità introdotta in sede di pubblicazione della legge regionale in esame concerne l’applicazione del conferimento di funzioni anche ai Comuni capoluogo di Provincia e ai Comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti (L’esercizio delle funzioni decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i Comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse).
Disposizioni in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (Art.9, comma 69)
Le disposizioni del Capo II della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, cessano di avere efficacia per le aree disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico regionale.
DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO (Art.9, comma 70)
Viene modificata la legge regionale 18 luglio 2017 n.7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche.
Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione (Art.9, comma 81)
Viene modificato l’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.9, comma 90)
Vengono apportate modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) e successive modifiche.
Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale (Art.9, commi 114 e 115)
Viene modificata la legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale”.
Delega ai comuni delle funzioni in materia di porti di competenza regionale (Art.9, comma 116)
Viene modificato l’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alla delega ai comuni delle funzioni in materia di porti di competenza regionale. In caso di inerzia dell’ente delegato, la Regione, previo invito a provvedere entro un congruo termine, nomina un Commissario ad acta ai sensi della normativa vigente.
Cave e torbiere (Art.9, commi 135 e 136)
Viene modificata la legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche. In particolare, è previsto che entro il 31 dicembre 2023 il Consiglio regionale approvi una legge di riforma organica della l.r. 17/2004.
CINEMA ED AUDIOVISIVO (Art.9, comma 148,149)
Vengono apportate modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche. In particolare, è previsto che la Regione svolga la funzione di raccordo nella realizzazione di interventi in materia di cinema e audiovisivo per il perseguimento degli obiettivi indicati nella legge, attraverso l’istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di un’apposita struttura di coordinamento nell’ambito del sistema organizzativo regionale di cui al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. La struttura regionale di coordinamento promuove, in particolare, strategie unitarie nella realizzazione di campagne di comunicazione e di manifestazioni, anche a carattere nazionale e internazionale, volte al consolidamento del settore regionale del cinema e dell’audiovisivo. E’ previsto che Film Commission persegua finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo avendo quale finalità statutaria il supporto e l’assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Per il perseguimento delle citate finalità Film Commission svolge, in particolare, la seguenti attività: partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali nonchè valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio nel rispetto degli indirizzi della Regione e in coordinamento con la struttura regionale apposita su menzionata.
BLUE Economy (Art.9, comma 162)
Viene modificata la legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 “Disposizione per la promozione della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue Economy”. In particolare viene aggiunto l’art.5-bis: “Contributi ai comuni per la realizzazione di progetti pilota per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare”.
Fondo regionale per l’aumento dei prezzi dell’energia (Art.9, commi da 163 a 165)
Al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi per le imprese e le famiglie è istituito, nel programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, il “Fondo regionale per il rincaro energia”.
La Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’accesso al Fondo su proposta degli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a euro 25.000.000,00, per l’anno 2022.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.