Nella GU n. 284, Serie generale, del 5-12-2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 5 dicembre 2022, n. 187: Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
Si esaminano di seguito i contenuti:
Misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi
In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all’interesse nazionale.
Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l’impresa che svolge le attività di al periodo precedente, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell’urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
Salva l’applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell’amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio è imminente, l’impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea, che può essere disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.
Misure economiche connesse all’esercizio del Golden power
Successivamente all’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell’impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l’accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell’accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni, nonché i termini e le modalità procedimentali per l’accesso alle misure di sostegno.
Il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2022.