Facendo seguito alla news del 02/04/2024, Vi informiamo che nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all'amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)
Di seguito le novità:
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
Aree terremotate
Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).
Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.
Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma
A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).
Remissione in bonis
Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:
Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali
Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).
Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari
L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.
Sconto in fattura e cessione del credito
Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.
L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.
Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.
Attività di vigilanza e controllo dei Comuni
Si potenzia l'attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus (Art.4-ter).
Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
L’articolo 5 introduce alcuni limiti alla cessione dei crediti ACE (aiuto alla crescita economica).
Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0
Obblighi comunicativi
I commi da 1 a 3 dell’articolo 6 introducono alcuni obblighi comunicativi ai fini della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
- credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200, 201, 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);
- credito di imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Con Decreto direttoriale del MIMIT del 24 aprile 2024 sono state definite modalità e termini di invio della comunicazione.
Credito d’imposta Transizione 5.0
In particolare, con il comma 3-bis dell’articolo 6:
- viene esplicitato che il credito di imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024;
- tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere, viene ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio;
- viene portato da quotidiano a mensile l’obbligo per il Gestore servizi energetici (Gse) di trasmettere al Ministero delle imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato;
- viene specificato che il Gse dovrà effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.
Disposizioni finanziarie
Bonus Ristrutturazioni
Viene stabilito un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033: l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30% (Art.9-bis).