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News - 27/09/2024

ZLS - Zone logistiche semplificate: definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti

Decreto 30 agosto 2024

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024 il Decreto 30 agosto 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che reca  disposizioni  applicative  per l'attribuzione del contributo, sotto forma di  credito  d'imposta,  per gli investimenti nelle zone  logistiche  semplificate  (ZLS)  di  cui all'art. 13 del Decreto-legge 7 maggio  2024,  n.  60,  limitatamente alle zone ammissibili  agli  aiuti  a  finalita'  regionale  a  norma dell'art.  107,  paragrafo  3,   lettera   c),   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027.

Il contributo e' riconosciuto nel limite di spesa  complessivo  indicato  dall'art.13, comma 2 del citato Decreto-legge n. 60 del 2024 (80 milioni di euro per l'anno 2024).

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica e dal regime contabile adottato, gia' operative o che si  insediano  nelle  zone  logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a  65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli  investimenti in beni  strumentali (indicati  all'art. 3 del Decreto), destinati  a  strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle  medesime  ZLS.

L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite,  dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della  produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della  banda  larga  nonche'  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Inoltre, l'agevolazione non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

 

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