Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8/10/2024 è stata pubblicata la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del Decreto Legge n.113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”).
Nel passaggio parlamentare sono stati aggiunti nuovi interventi di carattere fiscale, che si aggiungono alle disposizioni già presenti nel Decreto legge di agosto.
Di seguito, le novità:
Bonus investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (art. 1 c. 1-5)
È istituito un nuovo processo di comunicazione integrativa per accedere al credito d'imposta ZES (Zona Economica Speciale). Nel dettaglio, le imprese devono presentare tale comunicazione tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, per confermare il completamento degli investimenti entro il 15 novembre 2024. Il mancato rispetto comporterà la perdita del beneficio fiscale.
La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.
Inoltre, le regioni e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono integrare i fondi entro il 15 gennaio 2025 per sostenere gli investimenti nella ZES.
Incentivi per gli investimenti fotovoltaici (art. 1 c. 6)
Sono introdotte nuove normative per i sistemi fotovoltaici, che richiedono che moduli e celle siano prodotti all'interno dell'UE per poter beneficiare di crediti d'imposta. Sono stati specificati anche gli standard di efficienza di questi prodotti.
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (art. 2)
Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono decidere di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, corrispondendo un'imposta forfettaria di 200mila euro (prima di 100.000) per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. L'adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis)
Con un emendamento del Governo è stata introdotta un'indennità di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
Concordato preventivo biennale (articoli 2-ter e 2-quater)
Sono dimezzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (articolo 2-bis) quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente oppure, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano .
Disposizioni finanziarie in materia di PNRR (art. 18-quinquies)
Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
Entrata in vigore del provvedimento: 09/10/2024