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News - 18/12/2024

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 – pubblicazione in Gazzetta

In G.U. n. 295 del 17 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 16 dicembre 2024, n. 193: Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

In G.U. n. 295 del 17 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 16 dicembre 2024, n. 193: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023".

La legge introduce una serie di riforme per potenziare la competitività, promuovere l’innovazione e garantire maggiore trasparenza in settori chiave come concessioni autostradali, start-up, trasparenza dei prezzi, settore assicurativo, trasporti ed energia.

Riordino concessioni autostradali (Art.1-16)

La legge contiene disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l’intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.

Assicurazioni (Art.20)

Introdotte misure per incentivare la portabilità delle scatole nere, garantendo più libertà di scelta agli assicurati: sarà infatti possibile disinstallare gratuitamente il dispositivo alla scadenza del contratto e ottenere i dati registrati, come percorrenza, stile di guida e velocità, in un formato leggibile.

Prodotti riporzionati (Art.23)

Dal 1° aprile 2025 arrivano nuovi obblighi di trasparenza per i produttori che immettono in commercio un prodotto che mantiene inalterato il confezionamento pur avendo subìto una riduzione della quantità e un aumento del prezzo per unità di misura: sul prodotto andrà apposta specifica etichetta che indichi la riduzione di quantità.

L’obbligo di informazione si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico (Art. 25)

Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di taxi e Ncc, si prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti.

Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (Art.26)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata.

Modifiche al testo unico ambientale (imballaggi e Tari) (Art.27)

L’art. 27 del provvedimento apporta modifiche agli articoli 221-bis e 238 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico Ambientale”), in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Start-up innovativa (Art.28)

Viene eliminato il requisito di capitale sociale di almeno 20mila Euro per la definizione di start-up innovativa. Si interviene anche sull’oggetto sociale esclusivo o prevalente della start up innovativa, escludendo quelle che svolgono “attività prevalente di agenzia e consulenza”.

Contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati (Art.32)

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più  start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 Euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 Euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale (Art.36)

Il testo prevede all'articolo 36 la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.

L'articolo è volto a sospendere l’efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, e di accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Ssn. La sospensione è prevista fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale che saranno sottoposti ad apposita intesa con la Conferenza permanente Stato regioni, fissando il termine di sospensione in ogni caso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026.

Più in dettaglio, la sospensione è finalizzata a consentire una revisione complessiva della disciplina dell’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale. 

Buoni pasto (Art.37)

Dal primo gennaio anche nel settore privato il tetto alle commissioni che possono applicare i gestori dei ticket sarà del 5%, come avviene già nel pubblico. La novità varrà però solo per i buoni di nuova emissione.

 

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2024

 

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