E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 2025 la Legge 24 aprile 2025, n. 60 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.
Si espongono, di seguito, le novità:
Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito l’articolo 1-bis, che estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica. Viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.
È stato poi aggiunto l’articolo 1-ter, che definisce le particolari modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti asserviti a comunità energetiche.
L’art. 1-quater detta misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Confermate, con l’articolo 3, le misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese.
L’articolo 3-bis modifica la definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica, specificando che, qualora la qualifica di produttore sia rivestita da persone giuridiche diverse, esse possono non appartenere allo stesso gruppo societario.
L’articolo 3-ter modifica la normativa per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, “scollegando” tale remunerazione dai prezzi dell'energia sul mercato elettrico.
E’ stata ampliata, tramite l’articolo 3-quater, la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, prevedendovi anche il finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (quelle non ancora trasformate ai sensi delle legislazioni regionali), nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie, senza fini di lucro, operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.
L’articolo 3-quinquies prevede che, al fine di favorire lo sviluppo di un’adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile, il MASE possa avvalersi, per l’anno 2025, del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un’apposita convenzione.
L’articolo 3-sexies estende l’applicazione dei regimi amministrativi (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) previsti per gli impianti di accumulo elettrochimico agli accumulatori elettrici termomeccanici.
L’articolo 4 prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e le microimprese vulnerabili al fine di contenere il maggior onere da queste sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica derivante dall’aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti.
L’articolo 4-bis, aggiunto dalla Camera, introduce una serie di modifiche al procedimento di autorizzazione per la realizzazione e modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, modificando il Decreto legislativo n. 190/2024.
L’articolo 4-ter, prevede misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici.
L’articolo 4-quater, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile e conseguire in tempi più rapidi la riduzione del costo dell’energia a carico delle famiglie e delle imprese, inserisce tra i progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS anche i progetti sottoposti ad autorizzazione unica di competenza statale (modifica Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) .
L’articolo 5-bis riconosce ufficialmente la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni.
L’articolo 6 detta disposizioni per l’effettività della tutela nell’ambito dei procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di settore.
All’articolo, in sede di esame parlamentare, sono stati aggiunti due ulteriori commi (2-bis e 2-ter) che intervengono sull’applicazione dei criteri di tassazione dei cd. fringe benefits connessi agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, garantendo l’applicazione della disciplina vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel primo semestre del 2025.
Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2025