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News - 03/06/2025

Conversione in legge DL polizze catastrofali

Legge 27 maggio 2025, n. 78

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (vds. news del 31/03/2025)

Con gli emendamenti approvati durante il passaggio parlamentare sono stati chiariti alcuni aspetti dubbi sull’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, legge n.213/2023) e disciplinato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy n.18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Determinazione della dimensione delle imprese

Un correttivo approvato cambia il riferimento normativo per la determinazione della dimensione delle imprese, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione.

Si ricorda che, a seguito della proroga disposta dal DL n.39/2025, il termine per adempiere all'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 e successivamente posticipato al 31 marzo 2025 con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (articolo 13, comma 1, DL n.202/2024), è stato differenziato in base alla dimensione dell’impresa.

Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:

- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.

Per la definizione di medie, piccole e micro imprese, viene sostituito il richiamo alla Direttiva UE 2023/2775 contenuto nel testo del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, con la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.

Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato della suddetta raccomandazione, si definisce:

microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;

media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per le grandi imprese, invece, rimane confermato il riferimento alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775. Per tali imprese, il DL 39/2025 non ha previsto nessuna proroga (l'obbligo quindi è scattato il 31 marzo 2025), ma è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni (fino al 30 giugno 2025) durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva UE 2013/34, modificato dalla Direttiva UE 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;

numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Quale parametro assumere per determinare il valore dei beni da assicurare

Con un altro emendamento approvato viene chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.

Chiarimenti in merito agli immobili da assicurare

Un ulteriore correttivo approvato interviene sull'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n.213/2023, prevede che l'assicuratore sarà tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;

oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Viene poi stabilito che per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Beni non di proprietà dell’imprenditore

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento con cui si chiarisce che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.

Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme predette, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

Nessuna franchigia per le grandi imprese

Con un ulteriore emendamento approvato si esclude dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy n.18/2025, e alle società controllate e collegate che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

Si ricorda che ai sensi del predetto Decreto ministeriale, sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

- numero di dipendenti pari o superiore a 500.

 

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2025

 

 

 

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