Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 luglio, ha approvato un disegno di legge costituzionale che introduce disposizioni in materia di Roma Capitale.
Il testo individua Roma Capitale quale ulteriore e autonomo ente costitutivo della Repubblica, oltre ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato. Si riconoscono, quindi, la specificità di Roma e la necessità di rendere più efficace il governo del vasto territorio su cui insiste la capitale.
A questi fini, si prevede l'attribuzione a Roma di funzioni legislative, di tipo sia concorrente sia residuale, nelle seguenti materie: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale; governo del territorio; commercio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa.
Rimangono fermi, in tali materie, i limiti previsti dall'articolo 117 della Costituzione.
Inoltre, con legge dello Stato adottata a maggioranza assoluta dalle Camere, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, sarà disciplinato l’ordinamento del nuovo ente, riconoscendo a Roma Capitale condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria e prevedendo forme di decentramento amministrativo.
Le nuove funzioni legislative potranno essere esercitate a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea successive alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Fino all'esercizio della potestà legislativa nelle singole materie, continueranno a essere applicate le leggi della Regione Lazio.
Nel caso in cui la Regione acceda a forme di regionalismo differenziato, l'intesa tra lo Stato e la Regione, sentita Roma Capitale, individuerà i modi e le forme di coordinamento ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni.