Nella G.U. n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge 1° agosto 2025, n. 113: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n.?92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi".
Si espongono, di seguito, le novità:
L’articolo dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, è previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025.
L’articolo 1-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede l’introduzione di nuove regole che rendano praticabile l’accesso al credito per gli operatori economici intenzionati a insediare attività produttive nell’area del Polo siderurgico di Piombino, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.
L’articolo 2, composto da un unico comma, introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. Interviene, in particolare, da un lato eliminando i riferimenti al PNRR ed alla produzione del preridotto attraverso l’idrogeno (lett. a) e b)) – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell’impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo e la coesione – dall’altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell’impianto possa procedere alla realizzazione ed alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cd. “doppio oggetto” (lett. c)).
L’articolo 3 – composto di un unico comma – introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l’applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale.
L’articolo 4 autorizza, anche per il 2024 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l’anno 2023.
L’articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico.
L’articolo 6 esclude, per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L’esclusione concerne i casi di concessione, per l’anno 2025, degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento.
L’articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
L’articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo 2025 di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale.
L’articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
L’articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all’ambito della moda .
I commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
L’articolo 10-ter, aggiunto durante l’esame in sede referente, prevede, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI).
L’articolo 11, comma 1, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,7 milioni per l'anno 2025, di 2,2 milioni per l'anno 2026 e di 4,3 milioni per l'anno 2027.
Il comma 2 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 1 e dal comma 1 dell'art.11.
L'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 giugno 2025, ma la legge di conversione è vigente al 05/08/2025.