Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.
In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il provvedimento proroga fino al 17 settembre 2026 la riduzione già in vigore di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante.
Nello specifico:
La stessa aliquota si applica, nello stesso periodo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, anche:
Un capitolo specifico del decreto legge riguarda l’autotrasporto, settore particolarmente esposto all’aumento del costo del gasolio per il peso che il carburante assume nei costi di esercizio.
Il decreto interviene sulla misura già prevista dall’articolo 3, comma 1, del DL 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge n. 79/2026, modificandone la durata.
Il periodo di riferimento, inizialmente indicato da marzo ad agosto, viene infatti esteso fino a settembre 2026. In concreto, il nuovo decreto aggiunge quindi un ulteriore mese al sostegno già previsto per il comparto.
Per finanziare l’estensione viene incrementata di 16 milioni di euro per il 2026 l’autorizzazione di spesa collegata alla misura.
Il quadro delineato dal decreto prevede quindi i seguenti livelli di intervento:
La norma non introduce, dunque, un nuovo strumento autonomo per gli autotrasportatori, ma prolunga di un mese il periodo interessato dalla disciplina già stabilita dal DL n. 33/2026.
Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. È inoltre prorogato il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto.
Il provvedimento introduce, infine, una semplificazione volta ad accelerare i procedimenti relativi alle attività energetiche strategiche, così da assicurare che l’esercizio di attività di interesse nazionale nel settore energetico non sia compromesso da ritardi incompatibili con le esigenze di sicurezza energetica e di continuità degli approvvigionamenti.
Nei procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi su terraferma, quando la regione competente non si esprima sull’intesa richiesta, sono previsti l’assegnazione di un ulteriore termine per provvedere e lo svolgimento di un’apposita interlocuzione istituzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Attraverso la nomina di un commissario ad acta, il Consiglio dei Ministri potrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione a fronte della persistente inerzia della regione, che sarà invitata a partecipare alla relativa riunione. In tal modo si garantisce la conclusione dei procedimenti in tempi certi, a tutela della sicurezza energetica nazionale e dell’unità economica della Repubblica
Le disposizioni sono contenute nel decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 – approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2026 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2026 ed entrato in vigore l’11 settembre.