In allegato il nuovo numero di MP-Monitoraggio parlamentare n.35/2026.
In questo numero, si segnalano i seguenti argomenti: Documento programmatico di finanza pubblica 2026, codice dell’edilizia e delle costruzioni, Lep, modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale, leggedi delegazione europea, disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.
Per quanto riguarda l'A.S. 1888 : "Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale", di seguito si elencano le novità:
-L'articolo 1 inserisce Roma Capitale, dopo le Città metropolitane, nell'elenco degli enti che costituiscono la Repubblica, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. In particolare, il Dossier parlamentare di approfondimento della materia, qualifica il nuovo Ente come dotato di un assetto ordinamentale unico e peculiare. Questo risulterebbe ricompreso all’interno del perimetro della città metropolitana di Roma Capitale, istituita dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), che coincide con il territorio dei comuni compresi nella provincia di Roma.
Il comma 1 dell'art.2 stabilisce che Roma Capitale eserciterà la potestà legislativa a decorrere dalle prime elezioni dell'Assemblea successive all'entrata in vigore della legge costituzionale.
I commi 2 e 3 evitano vuoti normativi: le leggi della Regione Lazio continuano ad applicarsi finché Roma Capitale non eserciterà la propria potestà, e le norme vigenti sull'ordinamento della Capitale restano in vigore fino alla legge rinforzata.
La potestà legislativa di Roma Capitale è equiparata a quella delle Regioni a statuto ordinario, con competenze sia in materie di legislazione concorrente (tra cui governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione delle attività culturali) sia in materie di competenza residuale (come trasporto pubblico locale, polizia amministrativa, commercio, turismo, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa) (comma 4).
Il comma 5 disciplina il coordinamento nel caso in cui la Regione Lazio ottenga forme di autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma: l'intesa tra Stato e Regione dovrà essere conclusa sentita Roma Capitale e stabilire modalità di coordinamento.
Il comma 6 estende a Roma Capitale gli articoli 118, 119, 120, 127 e 134 della Costituzione, oltre all'ultimo comma del nuovo articolo 114.