Nella G.U. n. 235 del 9 ottobre 2026 è stata pubblicata la Legge 9 ottobre 2026, n. 180: Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
La legge interviene sul sistema elettorale, modificando le modalità di attribuzione dei seggi, introducendo un premio di governabilità e nuove disposizioni sulle preferenze e sulle candidature. Tra le novità figura anche una disciplina per il voto degli elettori fuori sede.
Si espongono, di seguito, le novità:
Camera dei deputati
Scompaiono i collegi uninominali, che restano solo in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige. Le circoscrizioni sono suddivise in collegi plurinominali. I seggi sono ripartiti in modo proporzionale tra liste e coalizioni.
Premio di governabilità
Viene introdotto il c.d. “Premio di governabilità”: spetta alla lista o coalizione che ottiene il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere, purché raggiunga almeno il 42% in ciascuna. Vale settanta seggi.
Se il tetto viene superato, alla maggioranza spettano 150 seggi proporzionali più i 70 di premio, dedotti i seggi ottenuti in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. I seggi rimanenti sono ripartiti tra le altre forze politiche. Se il premio non scatta, i settanta seggi tornano nella ripartizione proporzionale ordinaria.
Inoltre, chi vuole concorrere al premio deve dichiarare, già al deposito del contrassegno, il collegamento con le liste che si presentano al Senato. L'Ufficio centrale nazionale verifica che la forza vincente nelle due Camere appartenga alla stessa coalizione e che abbia superato il 42% in entrambe. Se anche una sola verifica fallisce, il riparto è puramente proporzionale.
Liste, preferenze e capolista
Ogni lista di collegio plurinominale ha sette candidati, capolista compreso, in ordine alternato di genere a pena di inammissibilità. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze, ma non per il capolista. Se ne esprime più d'una, devono riguardare candidati di sesso diverso, altrimenti la seconda e la terza sono annullate.
Validità del voto
Il segno sul solo nome del capolista vale come voto alla lista. La sola preferenza, senza altri segni, vale anch'essa come voto alla lista. Un segno sul contrassegno di una lista e sul capolista di un'altra vale per la lista del contrassegno.
Indicazione del Presidente del Consiglio
Le liste dichiarano nel programma il nome della persona proposta per l'incarico. Le liste coalizzate devono indicare lo stesso nome, con dichiarazione firmata dai presidenti o segretari dei partiti. Senza questa indicazione la lista è ricusata.
Senato della Repubblica
L'impianto replica quello della Camera su base regionale. Il premio vale trentacinque seggi.
Se il tetto è superato, al vincitore spettano 78 seggi proporzionali più i 35 del premio.
Voto degli elettori fuori sede
La normativa consente a chi si trova fuori regione per motivi di studio o lavoro di votare nel comune di temporaneo domicilio, senza dover rientrare nel proprio comune di residenza.
Presso ogni comune viene istituito un elenco degli elettori fuori sede. La disciplina vale per le elezioni politiche, le elezioni europee e i referendum abrogativi e costituzionali, ma non per le elezioni regionali e amministrative.
Possono iscriversi gli elettori domiciliati per studio o lavoro in un comune di una regione diversa da quella di iscrizione elettorale. La permanenza prevista deve essere di almeno nove mesi. La domanda va presentata entro il 31 dicembre per le consultazioni dell'anno successivo. Chi matura i requisiti dopo quella data ha trenta giorni di tempo, e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno prima del voto.
Possono iscriversi anche, entro il quarantacinquesimo giorno prima del voto:
- chi si cura per almeno tre mesi in una struttura sanitaria fuori regione, purché il periodo comprenda la data del voto;
- i familiari che prestano assistenza (i "caregiver familiari" della legge n. 205/2017);
- i genitori o familiari conviventi che accompagnano un minore in cura fuori regione.
La domanda si presenta al comune di domicilio, di persona o per via telematica, con un documento d'identità e la documentazione della condizione di fuori sede. Può essere revocata negli stessi termini.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2026
Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2026