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Documento - 19/06/2014

Decreto Irpef approvato definitivamente. Il testo e un dossier riassuntivo delle misure

Decreto Irpef a giorni in Gazzetta. Ieri la Camera ha approvato definitivamente il decreto legge 66/2014 su competitività e giustizia sociale (altrimenti indicato come decreto “irpef” o “80 euro”)

Si tratta del disegno di legge (C. 2433), già approvato dal Senato, di conversione del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria”).

Si segnalano, tra le novità:

Specificati (articolo 8) gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti.

Si dispone inoltre, nel medesimo articolo, una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni a valere sulle amministrazioni statali.

A tali fini le amministrazioni interessate possono anche procedere alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere. Ampliato il ricorso a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi e il rafforzamento dei compiti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che deve elaborare i prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi e pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti (articoli 9 e 10); Abbassato a 240.000 euro il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate (articolo 13).

Introdotti nuovi limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14), nonché per le autovetture di servizio (articolo 15). Previsto un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali (articolo 23).

Previsto pure il contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 24).

Soppresso l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, e la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice (articolo 26).

Il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: gli articoli 27-42 disciplinano l’accelerazione del processo in corso, avviato dal decreto-legge n.35 del 2013, di smaltimento dei debiti dello Stato, degli enti locali e delle regioni nei confronti delle imprese: a tal fine si estende e velocizza il rilascio dello strumento della certificazione del credito, favorendone la cessione nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari; si estende inoltre la garanzia dello Stato sulle cessioni e si amplia il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti.

Tra le misure introdotte si segnalano le nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei pagamenti e dei ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea; l’ampliamento del perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione dei debiti e la previsione di sanzioni a carico sia delle amministrazioni che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento; l’aumento di 2 miliardi della dotazione per il pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 da parte delle società e degli enti partecipati dagli enti locali e di 6 miliardi per i pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali.

Misure specifiche riguardano le regioni sottoposte a piani di rientro sanitario e i comuni dissestati (articoli 27-35). Introdotti strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con la garanzia dello Stato, che possono essere acquistati dalla Cassa depositi e prestiti e dalle istituzioni finanziarie dell’Ue e internazionali (articolo 37).

Sono poi ampliate le fattispecie di compensabilità dei crediti (articoli 39-40), e si introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini vigenti (30 giorni, prorogabile fino a 60 giorni solo in presenza di determinate condizioni) nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Le amministrazioni dovranno altresì adottare a decorrere dal 1 luglio 2014 il registro unico delle fatture. In allegato il testo e una sintesi delle misure.

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