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News - 31/12/2020

Legge di bilancio 2021

Entrata in vigore il 1° gennaio 2021

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli.

Si esaminano le novità:

Lavoro

  • Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n.21 (la detrazione si applica alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020);
  • Il comma 10 dell’articolo 1 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017);
  • I commi da 16 a 19 dell’articolo 1 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012;
  • Ai commi da 20 a 22 (art.1) è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021;
  • Il comma 23 (Art.1), al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto;
  • L’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029 (c.161-167, Art.1);
  • Con il comma 279 si modifica l’art.93 del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77 disponendo la proroga, fino al 31 marzo 2021, del termine fino al quale i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.;
  • I commi 300-303 (Art.1) prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; il comma 306 (Art.1) riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su base mensile;
  • I commi da 309 e 310 (Art.1) estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso), salvo eccezioni elencate al comma 311;
  • Il comma 349 (Art.1), modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 sui contratti di espansione, prorogandone al 2021 l’operatività ed estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti, esclusivamente per il 2021;
  • Al comma 336 (art.1) si prevede la proroga di “Opzione donna”, mentre al comma 339 si conferma per tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale; il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione); il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro a tempo parziale anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Fisco

  • Il comma 50 dell’art.1, che modifica l’articolo 5 del D.L. n. 34/2019, consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
  • I commi da 233 a 243 (Art.1) introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021;
  • Ai commi da 599 a 601 (Art.1) viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per alcune tipologie di immobili (stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali,ecc..);
  • Il comma 602 (Art.1) estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turisticoricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021;
  • I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021, mentre, con il comma 1086, si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.;
  • Al comma 1097 viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il “Programma cashback” non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale;
  • Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.

Altre misure

  • I commi 206 e 208, 218 (Art.1), intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE;
  • Al comma 244 (Art.1) viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le midcap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499)non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale;
  • I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Si rimanda a successivi approfondimenti da parte delle singole Aree.

Il documento è allegato.

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