Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul suo sito ufficiale il Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Di seguito il link alla pagina del sito Ministeriale, dove è possibile scaricare anche le LG sia in versione italiana che inglese https://www.mite.gov.it/pagina/decreti-rifiuti.
Ricordiamo che il decreto de quo è stato emanato ai sensi dell’articolo 219 del Codice dell’ambiente (commi 5 e 5.1.), in base al quale “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.”
Ricordiamo, altresì, che l’operatività degli obblighi di etichettatura di cui alla richiamata disposizione del Codice dell’Ambiente decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2023.
Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero e che è reperibile al seguente link
Infine, si segnala che l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato, come anticipato, la sospensione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del Codice dell’ambiente fino al 31 dicembre 2022, ha anche previsto che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
In ordine a tale ultimo aspetto, le LG contengono da pg. 40 una serie di chiarimenti e indicazioni operative alle quali si rinvia.