Trasmettiamo in allegato il riscontro fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito all’interpello formulato da Confindustria relativamente alle matrici materiali di riporto.
Nello specifico, Confindustria ha presentato lo scorso 17 gennaio al MASE un interpello per avere conferma sulla correttezza della lettura normativa proposta su alcune procedure di bonifica dei siti contaminati e, in particolare, sull’applicazione del dettato normativo dell’articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28), avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/200 in materia di matrici materiali di riporto.
Nel merito, con l’interpello Confindustria ha chiesto conferma al Ministro del fatto che:
In ordine a tali aspetti, il MASE ha confermato il primo punto, mentre, per il secondo, ha evidenziato che, per i procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del DL. n. 77/2021, deve essere applicato l’art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 2/2012, nella versione vigente.
Nell’ambito del procedimento di bonifica, infatti, il MASE ha chiarito che il processo di caratterizzazione può considerarsi concluso:
Al di fuori di questi due casi ai procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, si applica l’art. 3, commi 2 e 3, d.l. n. 2/2012, nella versione vigente. Pertanto, in questo caso, è necessario effettuare il test di cessione per le matrici materiali di riporto.