Secondo il Ministero dell'Ambiente i rifiuti che vengono prodotti durante un'attività di trattamento di altri rifiuti non possono essere poi stoccati in modalità "deposito temporaneo", ossia senza autorizzazione.
Il Dicastero ambientale, con la risposta all’interpello n. 131178 del 16 luglio 2024, ha infatti fornito chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico, a seguito di un interpello della Regione Lazio.
La questione riguardava rifiuti con Codice EER 200301 ("rifiuti urbani non differenziati generati a livello domestico") sottoposti ad una operazione di recupero in impianti di trattamento meccanico o meccanico biologico (cosiddetti "TM" o "TMB"). L'Ente regionale domandava se i rifiuti in uscita — di natura e composizione diversa da quelli in entrata e classificati con il Codice EER 191210 ("rifiuti combustibili") — potessero essere oggetto di un deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis, D.lgs. n.152/2006 potendo rientrare il titolare del trattamento nella definizione di "nuovo produttore".
La risposta del Ministero è negativa. Ai rifiuti in uscita da una operazione di recupero non si può applicare il regime di deposito temporaneo prima della raccolta che costituisce una deroga "alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione". La ragione è che questi rifiuti sono già stati sottoposti a un trattamento (che va autorizzato) e quindi sono già state avviate attività di "gestione dei rifiuti". Il deposito temporaneo preliminare alla raccolta invece è attività che precede le operazioni di gestione dei rifiuti, proprio per questo gode della particolare deroga di legge.