Lo scorso 10 ottobre in Consiglio dei Ministri è stato approvato il Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente). Il provvedimento, attualmente composto da 13 articoli, apporta modifiche su vari livelli al Testo Unico Ambientale (TUA), il cui processo di riforma è stato avviato a febbraio u.s. dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante l’istituzione di una commissione di esperti.
Tra le principali novità, segnaliamo, in particolare le procedure autorizzative ambientali (art. 1). Tra queste, si segnalano le norme che puntano a rafforzare le norme di semplificazione che escludono la previa valutazione di impatto ambientale (VIA) per talune tipologie di impianti, opere e infrastrutture e si prevede una accelerazione dei tempi per la conclusione dei procedimenti di VIA, laddove applicabili.
Più in dettaglio, si evidenzia che in tema di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 – c.d. TUA), viene indicata chiaramente la durata del provvedimento di esclusione dalla VIA, fissata a 5 anni, ferma restando la possibilità di proroga per un massimo di 20 giorni. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito del MASE, prevedendo una sola proroga di 20 giorni.
In tema di procedure autorizzative ambientali, inoltre, la Commissione VIA-VAS potrà occuparsi dei progetti di competenza della Commissione PNIEC-PNRR, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle VIA dei progetti PNRR e PNIEC.
Il provvedimento reca anche misure in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico (art.4), estendendo l’applicazione di tale responsabilità e, quindi, la raccolta dei contributi per la raccolta e il riciclo da parte dei produttori da versare ai comuni attraverso i consorzi, anche ai market place online. Confindustria ha lavorato in sinergia con tutti gli attori del sistema coinvolti sulla norma che, oltre a semplificare le attività delle imprese che effettuano vendite online, estende l’obbligo del versamento dei contributi ambientali anche alle imprese estere che oggi sfuggono a tali oneri, evitando così svantaggi competitivi.
L’art. 5 del DL introduce una serie di misure in materia di economia circolare. Tra queste, merita segnalare l’istituzione del Nucleo end of waste (New) per garantire un supporto qualificato alle attività istruttorie relative all’adozione dei decreti “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto (art. 184-ter, comma 2). Il Nucleo sarà composto da cinque membri, nominati con apposito decreto dal MASE, con un mandato di quattro anni con una sola possibilità di rinnovo.
Si segnala, inoltre, la misura relativa alla figura del Responsabile Tecnico (RT), che stabilisce che il legale rappresentante di un’impresa può assumere il ruolo di RT per la stessa, a condizione che abbia svolto la funzione di legale rappresentante e abbia ricoperto il ruolo di RT per almeno cinque anni consecutivi nella medesima impresa. La misura, sebbene vada nella direzione auspicata da Confindustria, presenta criticità importanti in quanto subordina la facoltà per il legale rappresentante di un’impresa - che sia tale da almeno 5 anni consecutivi - di assumere il ruolo di RT alla ulteriore condizione che, per lo stesso arco temporale, sia stato anche RT. Infatti, prevedere che il legale rappresentante debba aver ricoperto anche il ruolo di RT rischia di ridurre significativamente la portata innovativa della misura, in termini di semplificazione e razionalizzazione. Al riguardo, in linea con una proposta di Confindustria, sarebbe invece opportuno prevedere che il ruolo di RT possa essere ricoperto da colui che è legale rappresentante dell’impresa da almeno 3 anni consecutivi e abbia avuto, nella stessa, deleghe operative e gestionali in materia di rifiuti. In tal modo, verrebbe eliminato l’obbligo di esternalizzazione, che oggi comporta elevati costi senza effetti sostanziali per l’ambiente, e di esonero di responsabilità per le imprese. In particolare, la proposta di Confindustria si inserisce nell’ambito delle semplificazioni amministrative volte a ridurre i costi burocratici per le imprese, soprattutto le PMI. Queste ultime spesso devono dotarsi di RT esterni, non avendo un’organizzazione aziendale interna che consenta loro di formare una figura che oggi deve sostenere verifiche iniziali e periodiche gravose e non facili da superare: vi sono riscontri di superamenti con risultato positivo delle verifiche di idoneità presso le varie sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali che vanno dal 10 al 27% dei partecipanti. Consentendo che il ruolo di RT venga assunto dal legale rappresentante, con esonero dalle verifiche di idoneità, si valorizza quindi il patrimonio umano dell’impresa e la sua figura apicale e si dà all’impresa maggior peso per le competenze gestionali ed organizzative che sono in capo al RT.
L’articolo 6 introduce, poi, misure volta a facilitare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare, apporta delle modifiche all’articolo 11 del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, introducendo nuove disposizioni in materia di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) attraverso i sistemi “Uno contro Uno” e “Uno contro Zero”. Tali nuove disposizioni stabiliscono che i distributori debbano ritirare gratuitamente i vecchi dispositivi elettronici al momento dell’acquisto dei nuovi (“Uno contro Uno”) o ritirare RAEE di piccole dimensioni senza obbligo di acquisto (“Uno contro Zero”). I distributori, inoltre, dovranno garantire un deposito adeguato per tali tipologie di rifiuti e assicurare la tracciabilità del trasporto tramite la compilazione di un modulo semplificato di trasporto (anche in formato digitale).
L’art. 7 del provvedimento interessa il tema delle bonifiche e, più in particolare, il Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani – per Confindustria di strategica importanza, poiché sono aree a storica vocazione industriale, spesso vicine a infrastrutture su cui possono insistere impianti energetici, impianti per l’economia circolare, ecc. – dove vengono fissate specifiche in relazione alle procedure operative e amministrative.
Ulteriori disposizioni riguardano la gestione della crisi idrica (art. 3), il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo (art. 9), la programmazione e il finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico (art. 10)
Seguiranno aggiornamenti non appena il DL sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.