Le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi hanno tempo fino a fine 2025 per attestare all'Albo nazionale gestori ambientali la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli. La scadenza è stabilita dalla deliberazione n.3 del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, pubblicata il 19 dicembre 2024 in attuazione dell'articolo 17 del DM n.59/2023.
I trasportatori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione al RENTRI e iscritti nella categoria 5 dell'Albo, in base a quanto stabilito dalla delibera, devono quindi garantire la presenza sugli autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione dal 1° gennaio 2026. Il requisito di idoneità tecnica va attestato all'Albo mediante apposita dichiarazione del legale rappresentante, inviando per via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello in allegato A alla delibera a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025.
Dall’obbligo sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in categoria 5 autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi e i soggetti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l’iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto in conto proprio) per i quali la quantità di rifiuti pericolosi è limitata a 30 kg/lt al giorno.
Come detto, i sistemi di geolocalizzazione dei percorsi dovranno essere presenti sugli autoveicoli a partire dal 1° gennaio 2026, ma i dati dei percorsi dovranno essere resi disponibili solo a partire del 13 febbraio 2027. Un decreto direttoriale di prossima emanazione dovrà infatti definire le modalità di gestione dei dati dei percorsi.
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