Sono entrate in vigore le regole di funzionamento del Comitato "ETS 2", l'organo pubblico incaricato di monitorare l'attuazione delle nuove norme sulle emissioni nel settore della piccola industria, degli edifici e del trasporto stradale.
Il DM Ambiente 11 novembre 2024 ha stabilito la composizione e le modalità operative del Comitato, che ha sede presso il Ministero e sovrintende all'attuazione del nuovo sistema di scambio delle emissioni di gas serra (ETS 2). Questo sistema, introdotto con il Dlgs 147/2024 (che modifica il Dlgs 47/2020), è un sistema distinto e parallelo all'attuale sistema EU ETS, da cui riprende alcune procedure, ma prevede un cap differente. Il sistema ETS 2 riguarda lo scambio di quote di emissione di gas serra per i settori degli edifici, del trasporto stradale e di ulteriori settori (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni) che non devono già sottostare agli obblighi del sistema ETS tradizionale.
Da gennaio 2025 quindi le imprese coinvolte sono tenute a monitorare e comunicare le proprie emissioni, mentre l'obbligo di acquistare delle quote di emissione all'asta (o da altri soggetti) per compensare le emissioni eccedenti entrerà in vigore a partire dal 2027. A partire da quest'anno, i soggetti regolamentati dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all'Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Sempre entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati dovranno comunicare le emissioni storiche dell'anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Portale EU ETS - Italia del MASE.