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News - 06/05/2025

Responsabile tecnico - Chiarimenti dal MASE in risposta a un interpello

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto a un interpello relativo ai requisiti del responsabile tecnico per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali

La Confederazione di imprese Conftrasporto ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al fine di ottenere chiarimenti circa la possibilità, per il legale rappresentante di un’impresa, di assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali senza necessità di sostenere le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento, come previsto dall’art. 212, comma 16-bis, D.lgs. 152/2006, e in relazione a quanto disciplinato dal D.M. n. 120/2014.

Si riportano, innanzitutto, di seguito, i quesiti posti nell’interpello:

  • quesito n. 1: se la deroga ex art. 212, comma 16-bis, D.lgs. 152/2006 si estenda anche agli altri requisiti di cui all’art. 12 del D.M. 120/2014, in particolare a titoli di studio ed esperienza lavorativa;
  • quesito n. 2: se il requisito dei tre anni di esercizio della funzione di legale rappresentante debba essere maturato in qualsiasi momento dalla costituzione dell’impresa oppure solo nel periodo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione all’Albo;
  • quesito n. 3: se la deroga si applichi solo durante la vigenza della carica di legale rappresentante o possa essere conservata anche successivamente, purché i tre anni siano stati maturati.

Di seguito, si riportano le considerazioni del MASE:

  • chiarimento sul quesito 1: la deroga si applica unicamente alle verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento (art. 12, comma 4, lett. c), D.M. 120/2014). Restano invece obbligatori:
    1. il titolo di studio idoneo (lett. a);
    2. l’esperienza professionale nel settore di attività (lett. b). La determinazione specifica di tali requisiti è demandata al Comitato Nazionale dell’Albo;
  • chiarimento sul quesito 2: il periodo dei tre anni consecutivi di legale rappresentanza deve riferirsi a un periodo in cui:
    1. l’impresa era iscritta all’Albo;
    2. l’impresa svolgeva le attività previste dall’art. 8 del D.M. 120/2014. Non è sufficiente che il ruolo sia stato ricoperto in qualsiasi momento, ma solo in costanza di attività autorizzata;
  • chiarimento sul quesito 3: la deroga è valida esclusivamente durante il periodo in cui il soggetto riveste il ruolo di legale rappresentante. Alla cessazione della carica, decade anche il beneficio della deroga: “La deroga si applica esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.”

Alla luce della risposta del MASE, pertanto:

  • il legale rappresentante può essere nominato responsabile tecnico senza svolgere le verifiche di idoneità, solo per la stessa impresa e solo durante il suo mandato, a condizione che:
    • abbia ricoperto la carica per almeno tre anni consecutivi;
    • sia in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale richiesti;
  • il beneficio non è trasferibile ad altre imprese, né permane dopo la cessazione della carica.

Al seguente link, è disponibile tutta la documentazione riguardante il suddetto interpello e il relativo riscontro del MASE.

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