Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il decreto interviene per adeguare l’ordinamento nazionale al nuovo quadro normativo europeo in materia di batterie. A tal fine, individua le autorità competenti, definisce gli obblighi a carico degli operatori economici, disciplina le modalità di gestione dei rifiuti di batterie e introduce il relativo regime sanzionatorio. Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di batterie disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/1542, comprese quelle destinate agli autoveicoli, ai mezzi di trasporto leggeri e all’impiego industriale.
Nel dettaglio, il decreto stabilisce che le batterie immesse sul mercato o messe in servizio debbano essere conformi al Regolamento (UE) 2023/1542 (art. 5) e che la loro commercializzazione avvenga con marcatura CE, da apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria, sull’imballaggio oppure sulla documentazione di accompagnamento (art. 15).
Il provvedimento introduce, per gli operatori economici, l’obbligo di adottare strategie di due diligence finalizzate a individuare, prevenire e mitigare i rischi connessi all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle batterie (artt. 16-17).
Vengono poi definiti nuovi obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili, pari al 63% entro il 31 dicembre 2027 e al 73% entro il 31 dicembre 2030. Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, invece, gli obiettivi sono fissati al 51% entro il 31 dicembre 2028 e al 61% entro il 31 dicembre 2031 (art. 19).
Il decreto prevede inoltre l’istituzione del Registro dei produttori di batterie, che sostituisce il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori previsto dal d.lgs. 188/2008. Il nuovo Registro è integrato nel Registro nazionale dei produttori e vi devono essere iscritti tutti i soggetti che immettono batterie sul mercato nazionale, anche quando queste sono incorporate in altri prodotti. La raccolta dei dati relativi al Registro è affidata alle Camere di commercio, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa (artt. 20-21).
Il provvedimento dispone anche la riorganizzazione del Centro di Coordinamento, che assume la nuova denominazione di Centro di Coordinamento Batterie e svolge funzioni di monitoraggio dei flussi, raccolta dei dati, coordinamento delle attività di raccolta e promozione di campagne di sensibilizzazione (artt. 22-23).
Viene rafforzato il principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) secondo cui i produttori sono tenuti a finanziare i costi connessi alla raccolta differenziata, al trasporto e al trattamento dei rifiuti di batterie, nonché alle attività di informazione ai consumatori e alla raccolta dei dati. L’adempimento di tali obblighi può avvenire tramite sistemi di gestione individuali o collettivi, con alcune limitazioni previste per le batterie portatili e per quelle destinate ai mezzi di trasporto leggeri (artt. 25-29).
È previsto che gli operatori degli impianti di trattamento debbano consegnare i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sistemi individuali o collettivi sopra richiamati oppure a gestori di rifiuti selezionati (art. 30).
Il decreto prevede inoltre specifiche disposizioni relative ai punti di raccolta (art. 31). In particolare, viene stabilito che i punti di raccolta istituiti ai sensi del Regolamento non sono soggetti ai requisiti di registrazione o autorizzazione previsti dagli articoli 208, 213 e 216 e dalle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del d.lgs. 152/2006, né all’iscrizione al sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto. La norma dispone inoltre che le operazioni di deposito preliminare alla raccolta effettuate presso tali punti non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del d.lgs. 152/2006 e non sono soggette né all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico previsto dall’articolo 190 né all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto. Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti dai punti di raccolta ai centri di raccolta realizzati e gestiti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del d.lgs. 152/2006, oppure ai centri autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis, del medesimo decreto, o ancora agli impianti autorizzati al trattamento adeguato, quando tale trasporto è effettuato dal detentore dei rifiuti o da soggetti da esso incaricati, è previsto che esso sia accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la categoria di batterie, i quantitativi e il luogo di destinazione. Il detentore dei rifiuti raccolti presso i punti di raccolta e i soggetti da esso incaricati del trasporto, non sono tenuti né all’iscrizione al RENTRI né all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il decreto introduce, infine, un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le principali violazioni, tra cui l’immissione sul mercato di batterie non conformi, la mancata iscrizione al Registro o la mancata organizzazione dei sistemi di raccolta. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 euro (art. 34).