Sul portale RENTRI sono state pubblicate le modalità di pagamento per le sanzioni ex art. 258, comma 10 del D.lgs. 152/2006.
In particolare, a seguito dell'istituzione di un apposito capitolo di bilancio, sono disponibili le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.
Le informazioni sono rivolte sia ai soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, per l'assolvimento del pagamento, sia agli Enti preposti all'accertamento delle violazioni.
Le somme devono essere versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Capo/capitolo/articolo 0/2592/40:
"Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo".
Tutti i dettagli sulle modalità di pagamento sono disponibili al seguente link.
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