L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce alcuni aggiornamenti in merito al Decreto 26 marzo 2026 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l'organizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.
I centri di raccolta saranno pianificati e realizzati a livello comunale o intercomunale in funzione del territorio, utenze ed economicità, con obbligo di comunicazione a Provincia e Regione.
Con regolamenti locali Comuni o enti d’ambito potranno definire l’organizzazione e gestione, nonché le tipologie di rifiuti conferibili in base agli allegati tecnici e le modalità di accesso.
Quest'ultime riguardano i conferimenti dei rifiuti prodotti da utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
In particolare, vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):
Il regolamento (art. 1, comma 4) consente l'accesso, inoltre, anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.
I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.
Negi allegati tecnici vengono riportati:
Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008. DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027 (art. 8).