Come previsto dalla normativa vigente, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi devono aver installato un sistema di geolocalizzazione che registri il percorso dell’autoveicolo. Tale sistema, previsto dall’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, deve essere installato su tutti i veicoli iscritti alla categoria 5 dell’Albo Gestori ambientali (trasporto di rifiuti pericolosi) a decorrere dal 30 giugno 2026, come prorogato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
Al riguardo, vi informiamo che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato e pubblicato sul portale RENTRI il decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, che approva le modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli e differisce al 13 settembre 2027 la decorrenza per la messa a disposizione delle informazioni.
Nel dettaglio, con il decreto direttoriale n. 275/2026 è stato approvato il documento Allegato 1 “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”, contenente i requisiti tecnici che i dispositivi e le soluzioni adottate dai soggetti obbligati all’installazione di sistemi di geolocalizzazione devono rispettare, la struttura e il formato dei dati da trasmettere con le relative modalità di trasmissione, nonché le indicazioni per l’archiviazione dei dati, in coerenza con i requisiti di cui all’articolo 1 del decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Il nuovo decreto introduce alcune modifiche al decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 con particolare riguardo alla limitazione dell’associazione del sistema di geolocalizzazione alla sola targa dell’autoveicolo e prevedendo un differimento al 13 settembre 2027 della decorrenza per la messa a disposizione delle informazioni.
In particolare, il decreto direttoriale n. 275/2026 modifica: