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News - 07/06/2022

Caro materiali – TAR Lazio censura il decreto sulla compensazione dei prezzi per caro materiali del primo semestre 2021

La sentenza del TAR, su ricorso di ANCE, determina una illegittimità del decreto MIMS in termini di rilievo degli aumenti dei materiali.

Con la Sent. n. 7215/2022, il TAR del Lazio ha accertato l’illegittimità del D.M. 11 novembre 2021 ad opera del Ministero delle Infrastrutture (in allegato). Il decreto in parola rintraccia con metodologie di rilevazione ISTAT gli aumenti dei materiali, in riferimento alla prima metà dell’anno 2021, da tenere in considerazione per l’attuazione delle compensazioni alle imprese che effettuano lavorazioni nel settore delle opere pubbliche.

I giudici amministrativi, su ricorso presentato da ANCE, contestano nello specifico il metodo tramite il quale il Ministero ha rilevato gli aumenti dei singoli materiali. Tali aumenti elencati nel DM censurato presentano, secondo il TAR, dati parziali e non indicativi delle disomogeneità territoriali e regionali rispetto al recepimento dei materiali, offrendo in conclusione un dato percentuale non attendibile e non attuabile sull’intero territorio nazionale.

La presenza di numerose incongruenze in termini percentuali, rilevate in giudizio anche dall’acquisizione di dati provenienti da fonti diverse dall’ISTAT e riportate da ANCE quali Metal Bulletin (provider internazionale, terzo e indipendente, leader nell’analisi del mercato dell’acciaio a livello mondiale) e Prometeia spa (società italiana di consulenza e ricerca economica per imprese, banche e assicurazioni che per le proprie stime si basa sulle rilevazioni di altri provider, leader nelle analisi dei relativi mercati o sulle quotazioni dei mercati regolamentati) fa emergere la necessità per il Ministero di compiere un’attività istruttoria ulteriore al fine di rintracciare aumenti percentuali maggiormente veritieri lungo tutto il territorio nazionale.

 

Dalle tabelle prodotte in giudizio da ANCE, sono stati rilevati come sottostimati, anche nell’ordine di oltre il 50%, gli incrementi di prezzo per come individuati dal Ministero. L’esempio maggiormente eclatante è rappresentato dall’oscillazione del legname abete (voce n° 53 del DM) il cui incremento di prezzo è stato stimato dal provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 % e nella misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’Emilia- Romagna.

Sostengono i giudici amministrativi che il MIMS, in presenza di simili incongruenze deve “opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato”, ponendo in essere “un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.”.

Il Tar contesta, in sintesi, la mancanza di un’attività istruttoria ulteriormente approfondita ad opera del Ministero e la parzialità dei dati percentuali rilevati nel DM.

La sentenza attende dunque un intervento in esecuzione della pronuncia, operato dall’autorità amministrativa.

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