A circa un anno di distanza dalle sentenze n. 7215/2022 e n. 8786/2022, con le quali il Tar per il Lazio ha rilevato l’illegittimità per taluni specifici materiali, ritenendo non del tutto attendibili le rilevazioni effettuate dai decreti del Ministero delle Infrastrutture, i giudici amministrativi tornano a pronunciarsi sul tema, questa volta con riferimento al decreto relativo alle compensazioni del secondo semestre 2021, fornendo conclusioni differenti da quelle passate.
Come noto, in attuazione del meccanismo straordinario di compensazione di cui all’art. 1-septies del decreto legge “Sostegni bis” n. 73/2021, il Ministero delle Infrastrutture ha adottato il decreto 4 aprile 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Al pari di quanto verificatosi per quello del primo semestre, il decreto è stato impugnato dinnanzi ai giudici del Tar Lazio, ritenendo che il Ministero non avesse proceduto ad un approfondimento istruttorio completo, ma che si fosse limitato a comporre aritmicamente i dati pervenuti da ciascuna delle fonti ufficiali di rilevazione, giungendo così al riconoscimento di un aumento del prezzo per taluni materiali non realistico rispetto a quello reale di mercato.
Dopo un accoglimento in sede cautelare, il Tar Lazio ha respinto il ricorso, reputando idonea l’attività istruttoria condotta, aderente alle linee guida e dotata di una “complessiva robustezza dell’impianto metodologico”.
Il Mit con una nota ha comunicato che, in considerazione della sentenza, la quale aveva paralizzata l' erogazione delle risorse in compensazione, verrà ripreso immediatamente l’iter per l’erogazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi.