Il Regolamento adottato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti procede ad attuare gli articoli 62 e 63, nonché dell'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici.
La qualificazione è una condizione imprescindibile per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 500.000 euro, nonché per i contratti relativi a servizi e forniture che eccedono le soglie stabilite per gli affidamenti diretti.
Il Regolamento (in allegato) stabilisce le modalità operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, articolandole in tre principali forme: (i) qualificazione ordinaria, che riguarda tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; (ii) l'assegnazione automatica, che consiste nell'affidamento d'ufficio a soggetti già qualificati; e (iii) la qualificazione con riserva, che prevede un percorso che consente di acquisire il requisito di qualificazione nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Oltre a queste modalità, il Regolamento definisce anche gli aspetti procedurali legati alla qualificazione. Tra gli elementi regolati vi sono i requisiti e le modalità di presentazione delle domande, le cause che possono portare all'inammissibilità delle istanze, le tempistiche per la durata dei procedimenti e le possibilità di sospensione degli stessi. Vengono altresì disciplinati i casi di rinuncia alla qualificazione, la conclusione del processo di qualificazione, e le modalità per la richiesta e il rinnovo della qualificazione con riserva.
Un altro aspetto rilevante riguarda l'individuazione del responsabile del procedimento, figura fondamentale per il corretto svolgimento delle procedure di qualificazione, nonché le garanzie in materia di diritto di accesso agli atti, al fine di assicurare trasparenza e correttezza nell'intero processo.