La sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 99 del 7 gennaio 2026 stabilisce che la mancata dichiarazione, in sede di presentazione dell’offerta, della volontà di ricorrere al subappalto “necessario” per sopperire alla carenza di un requisito di qualificazione (come l’attestazione SOA per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria), costituisce una carenza sostanziale dell’offerta e non una mera irregolarità formale.
Il subappalto necessario, infatti, non è una scelta rimessa alla fase esecutiva del contratto, ma rappresenta una modalità attraverso la quale il concorrente dimostra, già nella fase di partecipazione, il possesso dei requisiti essenziali richiesti dal bando. Di conseguenza, tale volontà deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile al momento della presentazione dell’offerta.
L’omissione di tale dichiarazione, o addirittura una dichiarazione di segno contrario, equivale alla mancata dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione essenziale e comporta l’esclusione dalla gara.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che tale carenza non può essere sanata mediante il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, poiché ciò si tradurrebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento costitutivo dell’offerta, in violazione dei principi di par condicio competitorum, immodificabilità dell’offerta e autoresponsabilità del concorrente.
In conclusione, la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario è un elemento essenziale dell’offerta e la sua mancata indicazione non è regolarizzabile dopo la scadenza dei termini di gara.