La partecipazione alle gare telematiche non può essere esclusa per il solo fatto che un documento dell’offerta sia privo di firma digitale, quando la piattaforma certificata consente comunque di identificare con certezza l’operatore economico che lo ha caricato e manifesta in modo inequivoco la volontà di presentare l’offerta: TAR Lazio – Sezione V-ter, con la sentenza 28 novembre 2025, n. 21458, offre una importante interpretazione delle regole applicabili alle procedure di affidamento integralmente digitalizzate, basata sul principio del risultato.
Secondo TAR Lazio, l’identificazione informatica realizzata attraverso la piattaforma di e-procurement certifica la provenienza dell’atto e la volontà dell’operatore economico di vincolarsi al contenuto dell’offerta. In tale contesto, l’assenza della firma digitale non determina automaticamente l’inesistenza o l’invalidità dell’offerta, ma costituisce una mera irregolarità formale.
La decisione in questi termini è in linea con il percorso evolutivo del nuovo Codice, che attribuisce un ruolo centrale ai principi del risultato, della fiducia e della digitalizzazione delle procedure. La funzione della firma digitale, dunque, deve essere valutata alla luce delle garanzie offerte dalle moderne piattaforme telematiche, le quali assicurano l’identificazione dell’utente, la tracciabilità delle operazioni, la data certa e l’integrità dei documenti trasmessi.
Da ciò consegue un’importante ricaduta pratica: se la mancanza della firma digitale non determina un’incertezza assoluta né sull’autore dell’offerta né sul suo contenuto, la stazione appaltante non può procedere direttamente all’esclusione dell’operatore economico. In tali casi, deve invece attivare il soccorso istruttorio ex art. 101, consentendo la regolarizzazione della documentazione.
La sentenza conferma così un orientamento sostanzialistico, secondo il quale le prescrizioni formali non possono prevalere quando risultano comunque garantite le esigenze di certezza, autenticità e imputabilità dell’offerta. L’obiettivo rimane quello di favorire la massima partecipazione alle gare e di evitare esclusioni fondate su meri formalismi privi di effettiva incidenza sulla parità di trattamento e sulla trasparenza della procedura.
Il principio assume particolare rilievo nell’attuale sistema di pubic procurement, caratterizzato dall’utilizzo obbligatorio di piattaforme certificate, nelle quali l’identificazione digitale dell’operatore economico rappresenta uno degli elementi essenziali di garanzia dell’intero procedimento.
Le implicazioni operative per le stazioni appaltanti sono le seguenti. in concreto, le S.A. devono verificare se la piattaforma telematica consenta comunque di ricostruire con certezza la provenienza dell’offerta e la volontà negoziale dell’operatore. Solo in presenza di un’effettiva incertezza sull’identità del concorrente o sull’imputabilità dell’offerta la mancanza della firma digitale può assumere rilievo escludente. Negli altri casi, la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, richiedendo la regolarizzazione della firma digitale quale elemento formale sanabile, evitando così esclusioni automatiche e garantendo il rispetto del principio del risultato.