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Documento - 25/07/2026

Le certificazioni di qualità negli appalti pubblici possono avere diversa rilevanza a seconda della funzione attribuita dal bando

Pronuncia del Consiglio di Stato n. 2129 del 16 marzo 2026.

 

Il possesso di una certificazione di qualità, quale la UNI EN ISO 9001, può assumere rilievo diverso nell’ambito delle procedure di affidamento, a seconda della funzione che il disciplinare di gara le attribuisce. La giurisprudenza e il Bando tipo ANAC evidenziano infatti come non esista un criterio uniforme, ma discipline differenti in relazione alla finalità perseguita.

Un primo ambito riguarda l’attribuzione di punteggi premiali nell’offerta tecnica. Sul punto, il TAR Veneto, con la sentenza n. 1833 del 2025, ha ritenuto legittima la previsione del disciplinare che riconosce il punteggio aggiuntivo solo quando la certificazione sia posseduta sia dal consorzio sia dalla consorziata designata per l’esecuzione delle prestazioni.

Secondo il Tribunale, il punteggio premia un elemento qualitativo dell’offerta che deve riflettersi anche nella fase esecutiva del contratto. Ne consegue che la certificazione non può essere riferita esclusivamente al soggetto collettivo se l’attività sarà concretamente svolta da un’impresa priva del relativo sistema di gestione certificato. L’orientamento valorizza quindi la corrispondenza tra il requisito premiato e il soggetto chiamato ad eseguire le prestazioni.

Tale impostazione è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2129 del 16 marzo 2026. Il giudice d’appello ha evidenziato che il punteggio tecnico premiale non remunera il possesso formale della certificazione in sé, ma la maggiore affidabilità organizzativa che essa è in grado di garantire nell’esecuzione del contratto. Per questa ragione, quando il disciplinare collega il punteggio alla qualità dell’esecuzione, è coerente richiedere che la certificazione appartenga anche all’impresa che eseguirà concretamente le prestazioni, evitando che il requisito rimanga confinato al solo livello dell’organizzazione consortile.

Diversa è invece la disciplina prevista per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. Il Bando tipo ANAC, nella versione recentemente aggiornata, stabilisce che, nel caso dei consorzi, la riduzione può essere riconosciuta quando la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da almeno una delle imprese consorziate.

La logica sottesa appare differente. In questo caso la certificazione non è utilizzata quale elemento di valutazione qualitativa dell’offerta, ma come indice di affidabilità complessiva del concorrente, idoneo a giustificare una riduzione del rischio assunto dalla stazione appaltante mediante la garanzia fideiussoria.

La disciplina presenta tuttavia un profilo di interesse se confrontata con quella prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. Per gli RTI, infatti, il medesimo Bando tipo richiede che tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso della certificazione affinché possa essere riconosciuta la riduzione della garanzia.

La differenza di disciplina è riconducibile alla diversa natura giuridica dei due istituti. Il consorzio opera quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, mentre il raggruppamento temporaneo costituisce un’aggregazione di operatori che mantengono la propria individualità soggettiva. Resta tuttavia aperta la questione se tale differenza giustifichi integralmente un trattamento così diverso rispetto al medesimo beneficio economico.

Sotto il profilo operativo, la distinzione assume rilievo nella predisposizione della strategia di partecipazione alle gare. La scelta tra partecipazione in forma consortile o mediante RTI può infatti incidere non solo sul possesso dei requisiti di partecipazione, ma anche sulla possibilità di beneficiare della riduzione delle garanzie e degli altri vantaggi connessi al possesso delle certificazioni di qualità. Tale scelta richiede di verificare con attenzione la disciplina contenuta nella lex specialis e distinguere i casi in cui la certificazione costituisce un elemento di valutazione dell’offerta da quelli in cui rileva esclusivamente quale indice di affidabilità del concorrente ai fini della riduzione delle garanzie.

 

  • TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 1833/2025.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 16 marzo 2026, n. 2129 (testo integrale in PDF): 

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