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Documento - 30/07/2026

Nei casi di affidamento diretto proceduralizzato la discrezionalità della stazione appaltante incontra i limiti dell’autovincolo procedimentale

 

Si ritiene opportuno segnalare agli associati la sentenza del TAR Calabria n. 74/2026 sul tema in oggetto. La sentenza affronta un tema che, nella pratica delle stazioni appaltanti, continua a generare incertezze: quali siano i limiti della discrezionalità amministrativa quando un affidamento diretto viene preceduto da un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse.

La vicenda prende le mosse dalla fattispecie tipica: la stazione appaltante pubblica un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse nell’ambito di un affidamento diretto. Alla scadenza pervengono quattro candidature. Successivamente l’amministrazione invita soltanto tre operatori economici, omettendo di motivare l’esclusione del quarto. Solo nel corso del giudizio viene prospettata la giustificazione secondo cui il mancato invito sarebbe stato determinato dall’applicazione del principio di rotazione.

Il TAR ritiene illegittimo tale comportamento, ma la portata della decisione va ben oltre il mero difetto di motivazione.

Il punto centrale della decisione è che non si afferma che ogni esclusione da una fase di manifestazione di interesse debba essere necessariamente motivata in modo analitico. Né introduce un nuovo obbligo generalizzato di comparazione negli affidamenti diretti. Il principio affermato dal giudice è diverso e riguarda il rapporto tra discrezionalità amministrativa e autovincolo procedimentale.

Quando la stazione appaltante sceglie di non procedere immediatamente all’affidamento diretto, ma decide di aprire il procedimento al mercato mediante una manifestazione di interesse, essa modifica volontariamente il modello procedimentale originario. L’apertura al mercato determina infatti l’ingresso di ulteriori principi amministrativi, primi fra tutti quelli di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e coerenza dell’azione amministrativa.

In altri termini, l’amministrazione non perde la facoltà di affidare direttamente il contratto, ma restringe volontariamente l’ampiezza della propria discrezionalità, assumendo l’obbligo di rispettare le regole che essa stessa ha deciso di introdurre.

Il principio dell’autovincolo amministrativo (come limite alla discrezionalità) costituisce un istituto consolidato nel diritto amministrativo.

L’amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di scelta nella conformazione del procedimento, una volta individuate determinate regole operative è tenuta a rispettarle. L’autovincolo non deriva dalla legge, bensì dalla stessa scelta organizzativa dell’amministrazione.

Nel caso esaminato dal TAR Calabria, la pubblicazione dell’avviso per manifestazioni di interesse ha determinato proprio questo effetto.

La stazione appaltante ha manifestato la volontà di instaurare un confronto, seppure limitato, con il mercato. Una volta acquisita la disponibilità degli operatori economici interessati, non poteva procedere alla selezione degli invitati attraverso criteri non previamente esplicitati o comunque privi di adeguata esternazione.

La successiva giustificazione fondata sul principio di rotazione non è stata ritenuta sufficiente proprio perché formulata solo in sede processuale e non resa conoscibile nel procedimento amministrativo. La motivazione assume quindi rilievo quale conseguenza dell’autovincolo, non quale regola autonoma dell’affidamento diretto.

La decisione offre anche l’occasione per ribadire la distinzione tra affidamento diretto e procedura comparativa. L’affidamento diretto disciplinato dall’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 non costituisce una procedura competitiva. L’amministrazione può acquisire uno o più preventivi, può svolgere un’istruttoria tecnica, può verificare la congruità economica dell’offerta, può raccogliere elementi utili alla motivazione finale.

Tali attività istruttorie, tuttavia, non trasformano automaticamente l’affidamento diretto in una procedura comparativa.

La richiesta di preventivi rappresenta infatti uno strumento conoscitivo finalizzato a consentire una scelta maggiormente consapevole, non una gara in forma semplificata.

Anche l’eventuale predisposizione di schede valutative interne o di parametri qualitativi può risultare perfettamente compatibile con l’affidamento diretto, purché tali elementi siano utilizzati per rafforzare la motivazione dell’amministrazione e non per costruire una graduatoria tra concorrenti.

Il discrimine non è quindi rappresentato dall’esistenza di un’istruttoria più o meno approfondita, bensì dalla finalità della stessa.

Se la valutazione serve esclusivamente a verificare l’adeguatezza della soluzione individuata, si rimane nell’ambito dell’affidamento diretto.

Se invece la valutazione è utilizzata per stabilire quale operatore sia “migliore” rispetto agli altri sulla base di criteri comparativi, il procedimento assume caratteristiche proprie di una procedura negoziata o comunque competitiva.

In tale ipotesi sorgono inevitabilmente posizioni giuridiche differenziate in capo agli operatori economici, suscettibili di tutela davanti al giudice amministrativo.

La pronuncia suggerisce alcune indicazioni operative. Qualora l’amministrazione intenda procedere mediante un affidamento diretto “puro”, appare preferibile limitarsi alla richiesta di uno o più preventivi, eventualmente seguita da una trattativa diretta con l’operatore individuato.

I preventivi potranno contenere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini istruttori — descrizione della prestazione, prezzi unitari, costi della manodopera dichiarati dall’operatore economico, contratto collettivo applicato, tempi di esecuzione e ulteriori elementi tecnici — senza che ciò comporti automaticamente l’avvio di una procedura comparativa.

L’amministrazione potrà inoltre utilizzare strumenti di verifica quali la scheda AVR e gli ulteriori controlli previsti dalla disciplina vigente, motivando la scelta finale con riferimento alla convenienza, all’affidabilità e all’adeguatezza della soluzione individuata.

Occorre invece particolare attenzione quando si scelga di pubblicare un avviso per manifestazioni di interesse o di introdurre meccanismi assimilabili a quelli propri delle procedure negoziate.

In tali ipotesi diviene necessario rispettare integralmente i criteri previamente fissati, rendere trasparenti le modalità di selezione e motivare le eventuali esclusioni o limitazioni della platea degli invitati.

Non è infatti possibile “aprire” il confronto concorrenziale e successivamente “richiuderlo” attraverso scelte discrezionali non esternate.

In conclusione, la sentenza del TAR Calabria n. 74/2026 non introduce principi innovativi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale formatasi sia sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016 sia nell’attuale sistema del d.lgs. n. 36/2023.

Essa si inserisce piuttosto in un orientamento ormai consolidato secondo cui la natura dell’affidamento diretto dipende non soltanto dalla qualificazione normativa dello strumento utilizzato, ma anche dalle concrete modalità con cui la stazione appaltante decide di esercitare il proprio potere.

La discrezionalità amministrativa rimane ampia finché l’affidamento conserva la propria struttura tipica. Quando, invece, l’amministrazione sceglie volontariamente di introdurre elementi di selezione comparativa, di aprire il procedimento al mercato o di assimilare il proprio operato alle procedure negoziate, essa si autovincola al rispetto delle regole procedimentali che tale scelta inevitabilmente comporta.

La pronuncia del TAR Calabria risulta essere non tanto una pronuncia semplicemente sull'omissione della motivazione, ma più in generale sul rapporto tra discrezionalità amministrativa, autovincolo e tutela della trasparenza procedimentale, confermando un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa: la forma concreta del procedimento adottato dall’amministrazione determina anche l’intensità dei doveri procedimentali e delle garanzie riconosciute agli operatori economici.

 

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