Con la Determinazione n. 267 del 31 dicembre 2025, AgID ha approvato la versione 2.0 delle Regole Tecniche relative ai requisiti e alle modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Le nuove Regole sostituiscono integralmente la disciplina precedente, approvata con Determinazione AgID n. 137/2023, e intervengono su un elemento centrale del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici: la capacità delle piattaforme non soltanto di assicurare singole funzionalità informatiche, ma di gestire in maniera integrata, interoperabile e verificabile le diverse fasi del ciclo di vita del contratto.
Particolare rilievo assume, in questo quadro, la nuova articolazione dei requisiti di certificazione in quattro classi e, soprattutto, l’introduzione della Classe 4, relativa alla gestione end-to-end delle procedure.
Per le piattaforme già certificate è previsto un regime di adeguamento ai nuovi standard. I gestori sono chiamati a documentare gli interventi necessari e a completare l’adeguamento entro il periodo massimo previsto dalle Regole Tecniche. Per le stazioni appaltanti assume conseguentemente rilievo la verifica dello stato di adeguamento della piattaforma utilizzata e della permanenza dei requisiti necessari per la certificazione.
Analizziamo i seguenti punti:
1) le quattro classi di requisiti
2) la verifica End-To-End della PAD nella Classe 4
3) il passaggio dal documento informatico al dato strutturato
4) Interoperabilità con BDNCP e PDND
5) Fase di indizione
6) Fase di esecuzione
7) Fascicolo digitale, tracciabilità e conservazione
8) Sicurezza informatica e qualificazione
9) Il ruolo della stazione appaltante
10) checklist per l’adeguamento alla Classe 4
11) passaggio dalle Regole Tecniche 2023 alla versione 2.0
1) Le quattro classi di requisiti
Il nuovo sistema distingue quattro livelli di requisiti, tra loro collegati.
La Classe 1 comprende i requisiti funzionali generali della piattaforma: accesso digitale, registrazione e profilazione degli utenti, gestione delle deleghe, tracciabilità delle operazioni e comunicazioni digitali.
La Classe 2 comprende i requisiti funzionali specifici, riferiti alla concreta gestione delle attività del ciclo di vita del contratto: documenti digitali, DGUE, offerte, fascicolo di gara, pubblicità legale e comunicazioni con candidati e offerenti.
La Classe 3 riguarda invece l’interoperabilità. In tale ambito assumono rilievo la conformità al modello nazionale di interoperabilità, l’interazione con gli e-service ANAC attraverso la PDND e la corretta gestione dei relativi flussi informativi.
La Classe 4 riguarda, infine, l’esecuzione delle procedure end-to-end.
È quest’ultimo livello a rappresentare uno degli elementi maggiormente qualificanti della nuova disciplina: non è più sufficiente verificare isolatamente la presenza di determinate funzionalità, ma occorre accertare che esse siano in grado di operare congiuntamente durante lo svolgimento di una procedura completa. Classe 4 non significa semplicemente “fase di esecuzione”: comprende test end-to-end organizzati nei due ambiti Indizione ed Esecuzione. AgID la definisce come modello dinamico di gestione end-to-end della procedura.
2) Classe 4: la verifica end-to-end della PAD
Il paragrafo 3.3.4 delle Regole Tecniche definisce espressamente la Classe 4 come relativa ai “requisiti di esecuzione di procedure end-to-end”.
La PAD deve essere in grado di gestire tutti i flussi di lavoro previsti dalla procedura, garantendo contestualmente l’applicazione del principio del once only, la corretta integrazione con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e la gestione del fascicolo di gara.
La certificazione assume quindi una dimensione dinamica.
Non viene verificata soltanto l’esistenza di una determinata funzione, ma il comportamento della piattaforma nello svolgimento completo della procedura.
La valutazione interessa due macro-fasi: Indizione ed Esecuzione.
Per la macro-fase di Indizione vengono sottoposte a verifica le funzionalità relative alla predisposizione e gestione della procedura, alla documentazione, alle offerte e ai relativi flussi interoperabili.
Per la macro-fase di Esecuzione vengono invece verificati i processi successivi all’aggiudicazione e alla stipula, compresi i flussi informativi che devono accompagnare l’esecuzione del contratto.
L’Allegato 2 alle Regole Tecniche individua specifici test obbligatori per ciascuna area funzionale.
Un ulteriore elemento è rappresentato dal carattere sostanzialmente comprensivo della verifica: l’accertamento dei requisiti di Classe 4 comporta anche la verifica dei corrispondenti requisiti delle Classi 1 e 2 e del possesso delle attestazioni ANAC relative alla Classe 3.
3) Passaggio dal documento informatico al dato strutturato
Uno dei profili sui quali le nuove Regole Tecniche incidono maggiormente riguarda il superamento di una digitalizzazione fondata sulla mera trasposizione informatica dei documenti analogici.
Il requisito [3.3.2.1-1.1] valorizza l’acquisizione e la gestione di documenti in formato nativo digitale. La PAD deve quindi essere strutturata per utilizzare informazioni digitali suscettibili di elaborazione automatica, evitando, per gli atti per i quali ciò è richiesto, processi fondati sulla semplice scansione di documenti.
Il principio è strettamente collegato al once only.
La piattaforma non deve richiedere all’utente l’inserimento manuale di informazioni che possono essere automaticamente ricavate da atti acquisiti in formato nativo digitale e non deve richiedere, in momenti differenti del ciclo di vita del contratto, l’inserimento della medesima informazione.
Ne deriva una progressiva trasformazione della PAD da contenitore documentale a sistema di gestione strutturata dei dati del contratto pubblico.
4) Interoperabilità con BDNCP e PDND
La Classe 4 presuppone il funzionamento effettivo dei meccanismi di interoperabilità.
La PAD deve interagire con la BDNCP attraverso i servizi messi a disposizione nell’ecosistema nazionale e mediante la PDND, assicurando la coerenza dei dati durante l’intero ciclo di vita del contratto.
Per le stazioni appaltanti assume quindi rilievo la verifica dell’effettiva eliminazione dei fenomeni di duplicazione degli adempimenti.
Il dato inserito o acquisito dalla piattaforma deve poter alimentare i successivi passaggi procedimentali senza richiedere nuove immissioni manuali, nei limiti in cui l’informazione sia già disponibile nel sistema.
Lo stesso principio interessa l’interazione con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e con gli altri servizi messi a disposizione dall’ecosistema nazionale dei contratti pubblici.
5) La fase di indizione
Nella fase antecedente all’aggiudicazione, una verifica operativa della PAD dovrebbe interessare almeno la gestione strutturata del DGUE, la corretta acquisizione della documentazione dell’operatore economico, la gestione delle offerte e delle relative buste, la segregazione delle informazioni e l’interazione con i servizi ANAC.
Particolare attenzione deve essere riservata alla separazione delle diverse fasi della procedura e alle garanzie tecniche che impediscono accessi anticipati alle informazioni che devono rimanere riservate.
La certificazione end-to-end consente di verificare questi requisiti non isolatamente, ma all’interno della sequenza procedimentale nella quale devono concretamente operare.
6) La fase di esecuzione
Uno degli aspetti più rilevanti della Classe 4 riguarda la fase di esecuzione.
La digitalizzazione dei contratti pubblici non termina infatti con l’aggiudicazione. La PAD deve accompagnare il contratto anche durante la sua esecuzione, assicurando la gestione e la trasmissione dei dati relativi agli eventi che intervengono successivamente alla stipula.
Rientrano in tale prospettiva, secondo le funzionalità e gli specifici flussi previsti, le informazioni relative all’avanzamento dell’esecuzione, alle modifiche contrattuali, alle sospensioni, ai subappalti e agli ulteriori eventi rilevanti ai fini dell’alimentazione della BDNCP.
Per le amministrazioni ciò comporta un ampliamento dei soggetti interessati all’utilizzo della PAD.
Accanto al RUP e agli uffici gare assumono un ruolo crescente il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione, gli uffici amministrativi e finanziari e le strutture coinvolte nella gestione documentale del contratto.
7) Fascicolo digitale, tracciabilità e conservazione
Le Regole Tecniche rafforzano inoltre il collegamento tra gestione della procedura, fascicolo digitale e conservazione.
Particolarmente significativo è il requisito [3.3.2.5-9], secondo il quale il Registro di sistema deve essere conservato a norma almeno ogni 24 ore, anche ai fini dell’opponibilità verso terzi.
La piattaforma deve quindi assicurare una tracciabilità idonea a ricostruire gli eventi verificatisi durante la procedura e la relativa associazione con gli elementi identificativi del fascicolo e del contratto.
Non si tratta soltanto di un requisito di sicurezza informatica. La corretta registrazione e conservazione degli eventi concorre alla possibilità di ricostruire ex post lo svolgimento digitale della procedura e di documentare le operazioni effettuate attraverso la PAD.
8) Sicurezza informatica e qualificazione
Il nuovo sistema di certificazione attribuisce un rilievo specifico anche ai requisiti di sicurezza.
La disciplina deve essere letta congiuntamente al sistema nazionale di qualificazione dei servizi cloud e alle competenze dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
Sul punto è opportuno distinguere la qualificazione ACN, prevista nell’ambito del sistema di certificazione delle PAD, da una generica “certificazione NIS2 della piattaforma”: le due nozioni non sono equivalenti. Nel sistema AgID rilevano la qualificazione prevista per la sicurezza, l’attestazione ANAC per la Classe 3 e la certificazione della Classe 4 da parte dell’organismo di valutazione della conformità; non esiste, in questi termini, una generica “certificazione NIS2 della PAD”.
La conformità della PAD deve essere verificata sulla base degli specifici titoli e requisiti previsti dalle Regole Tecniche, evitando di ricondurre automaticamente il sistema di certificazione alla disciplina NIS2.
9) Il ruolo della stazione appaltante
Gli obblighi tecnici di certificazione ricadono principalmente sul gestore della piattaforma. Ciò non rende tuttavia irrilevante il tema per la stazione appaltante.
L’amministrazione deve poter verificare che la PAD utilizzata continui a essere presente nel Registro delle Piattaforme Certificate e che il gestore abbia completato il percorso di adeguamento previsto dalla Determinazione AgID n. 267/2025.
Sul piano operativo può essere opportuno acquisire dal fornitore informazioni documentate almeno in ordine a:
– stato della certificazione della PAD;
– adeguamento ai requisiti delle Classi 1 e 2;
– attestazione ANAC relativa ai requisiti di interoperabilità di Classe 3;
– percorso di certificazione end-to-end di Classe 4;
– qualificazione richiesta in materia di sicurezza;
– funzionalità disponibili per la fase di esecuzione;
– interoperabilità con BDNCP e PDND;
– modalità di gestione e conservazione del Registro di sistema.
La verifica assume rilievo anche nei rapporti contrattuali con il gestore della piattaforma, nei quali può risultare opportuno disciplinare gli obblighi di mantenimento della certificazione e le conseguenze dell’eventuale perdita dei requisiti necessari.
10) checklist per l’adeguamento alla Classe 4
In termini operativi, la verifica può essere articolata su quattro aree.
a) Dati e interoperabilità
Occorre verificare se la PAD utilizza documenti nativamente digitali e dati strutturati, se evita la duplicazione degli inserimenti, se riutilizza le informazioni già disponibili e se assicura l’interoperabilità con BDNCP e PDND secondo il principio del once only.
b) Indizione e affidamento
Devono essere verificate la gestione del DGUE elettronico, l’interazione con il FVOE, la gestione delle offerte e delle diverse buste, la segregazione delle informazioni e la corretta successione delle fasi procedimentali.
c) Esecuzione
La verifica deve riguardare la capacità della PAD di gestire digitalmente gli eventi della fase esecutiva e di trasmettere alla BDNCP i dati previsti: avanzamento dell’esecuzione, modifiche, sospensioni, subappalti e ulteriori eventi rilevanti.
d) Tracciabilità, sicurezza e conservazione
Devono infine essere verificati la registrazione degli eventi, la conservazione a norma del Registro di sistema almeno ogni 24 ore, l’integrità dei documenti e il possesso dei titoli richiesti dalle nuove Regole Tecniche in materia di sicurezza.
11) passaggio dalle Regole Tecniche 2023 alla versione 2.0
|
Profilo |
Regole precedenti |
Regole Tecniche 2.0 |
|
Sistema dei requisiti |
Requisiti tecnici e schema operativo |
Articolazione strutturata in quattro Classi |
|
Classe 1 |
– |
Requisiti funzionali generali |
|
Classe 2 |
– |
Requisiti funzionali specifici |
|
Classe 3 |
– |
Interoperabilità e attestazione ANAC |
|
Classe 4 |
– |
Procedure complete end-to-end |
|
Verifica procedura completa |
Non strutturata secondo l’attuale Classe 4 |
Test end-to-end obbligatori |
|
Once only |
Principio già presente nel sistema di digitalizzazione |
Verificato anche nell’esecuzione end-to-end |
|
BDNCP/PDND |
Interoperabilità prevista |
Interoperabilità oggetto di specifica Classe 3 e verificata nel funzionamento complessivo |
|
Fascicolo digitale |
Previsto |
Integrato nella verifica end-to-end |
|
Fase esecutiva |
Digitalizzazione prevista dal Codice |
Specifici test nell’ambito Classe 4 – Esecuzione |
|
Sicurezza |
Requisiti previsti dalla disciplina precedente |
Nuova classificazione comprendente espressamente i requisiti di sicurezza |
|
Certificazione |
Regime transitorio basato anche sulla dichiarazione di conformità |
Rafforzamento della certificazione e delle verifiche di terza parte |
|
Intelligenza artificiale |
Non specificamente strutturata |
Prime disposizioni dedicate alle tecnologie emergenti e all’IA |
Conclusioni
La Determinazione AgID n. 267 del 31 dicembre 2025 non introduce soltanto un aggiornamento tecnico delle PAD. Il passaggio alla versione 2.0 modifica il modello attraverso il quale viene verificata l’idoneità della piattaforma a gestire il ciclo di vita digitale del contratto pubblico.
In questo quadro la Classe 4 assume una funzione centrale: la conformità viene verificata attraverso l’esecuzione end-to-end della procedura e non soltanto attraverso il controllo statico delle singole funzionalità.
Per le stazioni appaltanti diventa quindi opportuno verificare con il proprio gestore non genericamente se la PAD sia “certificata”, ma per quali aree funzionali e secondo quali requisiti risulti certificata, quale sia lo stato dell’adeguamento alla versione 2.0 e, in particolare, quale sia lo stato della certificazione di Classe 4 per gli ambiti di Indizione ed Esecuzione effettivamente utilizzati dall’amministrazione.
Riferimenti
– AgID, Determinazione n. 267 del 31 dicembre 2025, “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)”.
– AgID, Regole Tecniche PAD, versione 2.0.
– Allegato 1, Modello di interoperabilità per le Piattaforme di approvvigionamento digitale.
– Allegato 2, Checklist per la certificazione delle PAD.
– Allegato 3, Quadro di riferimento normativo e tecnico per le Piattaforme di approvvigionamento digitale.
– d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 19-36, digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.
Fonti: Determinazione AgID n. 267/2025 e relativi allegati · Regole Tecniche PAD 2.0 · Checklist ufficiale AgID per la certificazione PAD.
https://www.agid.gov.it/it/notizie/appalti-digitali-approvate-le-nuove-regole-tecniche-le-piattaforme-pad