Con la sentenza n. 4016 del 20 maggio 2026, il Consiglio di Stato è intervenuto sull’applicazione del meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, chiarendo il rapporto tra il diritto dell’appaltatore al riconoscimento dei maggiori costi e la disponibilità delle relative risorse finanziarie da parte della stazione appaltante.
La pronuncia assume particolare interesse perché distingue i due piani: una volta accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina emergenziale, l’amministrazione non può negare l’adeguamento sostenendo di non avere individuato le necessarie risorse nel quadro economico oppure richiamando le vicende relative all’accesso ai fondi statali.
La disciplina dell’art. 26, infatti, non si limita a riconoscere l’adeguamento, ma individua anche gli strumenti attraverso i quali la stazione appaltante deve reperire le risorse necessarie. La questione può essere esaminata attraverso i seguenti punti salienti:
1. Il meccanismo straordinario introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022
2. La controversia esaminata dal Consiglio di Stato
3. Il diritto all’adeguamento e l’assenza di discrezionalità della stazione appaltante
4. La mancanza di copertura finanziaria non può essere opposta all’impresa
5. Gli obblighi della stazione appaltante nella ricerca delle risorse
6. Le indicazioni operative per imprese e stazioni appaltanti
1. Il meccanismo straordinario introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022
L’art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ha introdotto una disciplina straordinaria diretta a fronteggiare l’eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, assume rilievo il meccanismo legale che impone l’applicazione dei prezzari aggiornati alle lavorazioni rientranti nell’ambito temporale e oggettivo individuato dalla disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, con riconoscimento dei maggiori importi nei limiti e secondo le percentuali stabilite dalla legge.
Non si tratta, pertanto, dell’ordinaria revisione prezzi oggi disciplinata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ma di una misura straordinaria introdotta dal legislatore per fronteggiare una specifica fase di eccezionale incremento dei costi. Tale distinzione è rilevante anche per delimitare correttamente la portata della pronuncia.
2. La controversia esaminata dal Consiglio di Stato
La controversia definita con la sentenza n. 4016/2026 riguardava una richiesta dell’impresa esecutrice volta ad ottenere il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26. La questione sottoposta al Consiglio di Stato investiva, tra gli altri profili, la possibilità per l’amministrazione di opporre all’appaltatore l’indisponibilità delle risorse necessarie.
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impostazione secondo cui la disponibilità finanziaria non costituisce un presupposto ulteriore del diritto riconosciuto dalla legge: il problema della copertura deve essere affrontato dall’amministrazione attraverso gli strumenti espressamente previsti dalla disciplina.
3. Il diritto all’adeguamento e l’assenza di discrezionalità della stazione appaltante
La finalità dell’art. 26 è stata quella di consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori pubblici nonostante l’eccezionale incremento dei costi, evitando che gli aumenti sopravvenuti gravassero integralmente sulle imprese esecutrici.
Quando ricorrono i presupposti individuati dalla legge, il riconoscimento non è rimesso a una valutazione di opportunità della stazione appaltante. Il meccanismo opera sulla base di parametri normativamente predeterminati e la fonte dell’obbligazione è direttamente legislativa.
Questa ricostruzione trova un significativo riscontro anche nell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 12 febbraio 2026, n. 3177, che ha qualificato il meccanismo dell’art. 26 come automatico e vincolato, privo di discrezionalità amministrativa sull’an e sul quantum, riconducendo la relativa pretesa alla posizione di diritto soggettivo dell’appaltatore.
4. La mancanza di copertura finanziaria non può essere opposta all’impresa
Il profilo di maggiore interesse della sentenza riguarda il rapporto tra il riconoscimento dell’adeguamento e la disponibilità delle risorse finanziarie. Il Consiglio di Stato ha escluso che la stazione appaltante possa utilizzare l’assenza di copertura come ragione per negare un diritto che sia sorto in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 26.
La circostanza che l’amministrazione non abbia individuato somme sufficienti nel quadro economico, così come le vicende relative all’ammissione ai fondi statali, attiene al reperimento delle risorse e non all’esistenza del diritto dell’appaltatore.
Occorre quindi distinguere la titolarità del diritto all’adeguamento dalle modalità di finanziamento del relativo onere. La disponibilità finanziaria dell’ente non può essere trasformata in un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, a carico dell’operatore economico.
5. Gli obblighi della stazione appaltante nella ricerca delle risorse
La conclusione è coerente con la struttura dello stesso art. 26, che ha predisposto un sistema articolato di copertura. La disciplina consente, nei limiti previsti, l’utilizzo delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento, delle ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante relative al medesimo intervento, delle somme derivanti dai ribassi d’asta e, alle condizioni previste, di disponibilità riferibili ad altri interventi ultimati.
Quando tali risorse risultano insufficienti, la normativa ha inoltre previsto l’accesso agli specifici fondi statali destinati a sostenere gli oneri derivanti dall’adeguamento.
Ne deriva che l’insufficienza delle risorse immediatamente disponibili non determina il venir meno del diritto dell’impresa, ma pone in capo alla stazione appaltante il problema di attivare correttamente i canali di copertura consentiti dall’ordinamento. Le conseguenze della mancata ricerca delle risorse proprie disponibili o della mancata attivazione delle procedure per l’accesso ai fondi non possono essere trasferite sull’appaltatore.
6. Le indicazioni operative per imprese e stazioni appaltanti
Per l’impresa resta centrale la dimostrazione della sussistenza dei presupposti oggettivi e temporali richiesti dall’art. 26 e la corretta documentazione degli importi spettanti secondo il meccanismo previsto dalla disposizione. Non costituisce invece un onere dell’appaltatore dimostrare che la stazione appaltante disponga già delle somme necessarie.
Per l’amministrazione, l’eventuale insufficienza delle risorse disponibili non può tradursi in un diniego fondato esclusivamente su ragioni finanziarie. L’ente deve verificare le risorse utilizzabili e, ove necessario, attivare gli ulteriori strumenti di finanziamento previsti dalla disciplina.
La sentenza n. 4016/2026 si inserisce quindi nell’orientamento che riconosce al meccanismo straordinario dell’art. 26 carattere vincolato. Una volta accertata l’applicabilità della norma, la questione finanziaria riguarda il modo in cui l’amministrazione deve far fronte all’obbligazione e non costituisce un ulteriore requisito per il riconoscimento del diritto.
Va infine precisato che la pronuncia riguarda lo specifico meccanismo emergenziale dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022. Il principio non deve essere automaticamente esteso, senza considerare la relativa disciplina, a ogni fattispecie di revisione prezzi e, in particolare, al diverso sistema oggi previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Fonti e riferimenti
D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 26 – Normattiva
Corte di cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3177 – rassegna ANCE
SLATA – Consiglio di Stato, sentenza 20 maggio 2026, n. 4016