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Documento - 02/09/2026

Direttiva programmatica ANAC sull’attività di vigilanza per l’anno 2026

Tra le priorità ANAC controlli su appalti, PNRR, somma urgenza, CAM e sperimentazione dell'Intelligenza Artificiale sui bandi

 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito, con la Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per il 2026, le priorità e gli ambiti sui quali si concentrerà l’attività di controllo nel corso dell’anno.

La programmazione presenta particolare interesse per le amministrazioni e per gli operatori economici perché conferma un progressivo spostamento della vigilanza verso un modello maggiormente fondato sull’iniziativa d’ufficio, sull’utilizzazione dei dati disponibili nelle banche dati pubbliche e sull’individuazione preventiva delle aree nelle quali risultano maggiormente probabili irregolarità o criticità.

Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, l’ANAC ha previsto che la gestione delle segnalazioni provenienti da terzi non assorba più del 50 per cento delle risorse degli uffici competenti, destinando la restante parte alla vigilanza avviata direttamente dall’Autorità.

In questo quadro si collocano la sperimentazione dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio dei bandi, i controlli sul frazionamento artificioso degli affidamenti e sul ricorso alle procedure di urgenza, il rafforzamento della vigilanza sugli interventi finanziati dal PNRR, le verifiche sui Criteri Ambientali Minimi e la collaborazione con la Guardia di Finanza e con i reparti specialistici dell’Arma dei Carabinieri.

La questione può essere esaminata attraverso i seguenti punti principali:

  1. il nuovo modello di vigilanza d’ufficio e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale;
  2. il controllo sul frazionamento degli affidamenti e sulle procedure di urgenza;
  3. la vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti;
  4. il rafforzamento dei controlli sugli interventi finanziati dal PNRR;
  5. le verifiche sui Criteri Ambientali Minimi;
  6. i settori dei servizi e delle forniture maggiormente interessati dai controlli;
  7. trasparenza, OIV e whistleblowing;
  8. le indicazioni operative che possono ricavarsi dalla programmazione ANAC

 

1. il nuovo modello di vigilanza d’ufficio e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Uno degli aspetti più significativi della Direttiva riguarda il progressivo rafforzamento della vigilanza avviata direttamente dall’Autorità.

ANAC ha stabilito che l’attività relativa all’istruttoria e alla gestione delle segnalazioni di terzi debba impegnare le risorse degli uffici in misura non superiore al 50 per cento, lasciando quindi una quota rilevante delle risorse alla vigilanza d’ufficio.

Si tratta di un’impostazione che consente all’Autorità di individuare autonomamente gli affidamenti o i settori sui quali concentrare i controlli, utilizzando anche la crescente quantità di informazioni resa disponibile dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

In tale contesto si inserisce la previsione di un sistema strutturato di monitoraggio dei bandi, anche mediante la sperimentazione di strumenti di intelligenza artificiale, finalizzato a individuare clausole anticoncorrenziali o gravi violazioni della disciplina dei contratti pubblici.

La Direttiva non configura quindi un sistema automatizzato destinato ad accertare direttamente l’illegittimità di una procedura. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale viene piuttosto inserito nell’attività di monitoraggio, con la funzione di agevolare l’individuazione dei bandi che presentino elementi meritevoli di approfondimento da parte dell’Autorità.

Tale attività è destinata inoltre a coordinarsi con il potere attribuito all’ANAC dall’art. 220 del d.lgs. n. 36/2023, che consente all’Autorità, nei casi previsti dalla disposizione, di agire in giudizio per l’impugnazione di bandi, altri atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto.

Assume rilievo, sotto questo profilo, anche la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto. La Direttiva ha confermato l’attenzione sull’effettivo utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e iscritte nel registro gestito dall’ANAC.

 

2. Il controllo sul frazionamento degli affidamenti e sulle procedure di urgenza

Nel settore dei lavori pubblici l’Autorità ha individuato tra le priorità della fase di affidamento la corretta determinazione del valore dell’appalto, il rispetto delle soglie e il contrasto al frazionamento artificioso.

La Direttiva richiama, in questo contesto, le soglie di 140.000 euro per servizi e forniture e di 500.000 euro per i lavori previste ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Tali valori non devono essere confusi con le soglie dell’affidamento diretto previste dall’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 36/2023: l’affidamento diretto è consentito per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.

La questione sulla quale si concentra ANAC è più generale e riguarda la corretta individuazione del valore dell’affidamento, evitando che un fabbisogno sostanzialmente unitario venga artificiosamente suddiviso in più contratti al fine di applicare un regime procedurale meno rigoroso o di evitare il ricorso a una stazione appaltante qualificata.

Una specifica attenzione è stata inoltre riservata alle procedure di somma urgenza disciplinate dall’art. 140 del Codice.

L’Autorità ha rilevato, nell’attività di vigilanza già svolta, casi nei quali il ricorso a tale istituto risultava collegato a situazioni di degrado o ammaloramento che avrebbero potuto essere affrontate attraverso un’adeguata programmazione della manutenzione.

Il punto assume particolare rilievo perché l’urgenza che giustifica una procedura eccezionale non può, in linea generale, essere utilizzata per rimediare alle conseguenze di situazioni prevedibili o riconducibili a una carente programmazione dell’amministrazione.

Analoga attenzione è prevista, nel settore dei servizi e delle forniture, per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando motivate dall’estrema urgenza ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera c), del Codice, soprattutto quando il ricorso alla deroga si ripeta rispetto a esigenze che avrebbero potuto essere programmate.

 

3. La vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti

La Direttiva attribuisce notevole importanza anche alla fase successiva all’aggiudicazione.

Per i lavori pubblici la vigilanza interesserà, in particolare, le opere bloccate o caratterizzate da rilevanti rallentamenti, in coerenza con il principio del risultato previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e con le funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità dall’art. 222 del medesimo decreto.

Proseguiranno i controlli sugli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, sugli impianti per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti e sulle opere relative al collettamento e alla depurazione delle acque reflue.

Un ulteriore ambito di attenzione riguarda le modifiche contrattuali e le varianti in corso d’opera, rispetto alle quali l’Autorità verificherà la corretta applicazione dell’art. 120 del Codice.

Il controllo dell’ANAC tende pertanto a interessare l’intero ciclo dell’appalto: dalla determinazione del valore e dalla scelta della procedura fino alla concreta esecuzione delle prestazioni.

 

4. il rafforzamento dei controlli sugli interventi finanziati dal PNRR

Un capitolo specifico della programmazione 2026 è dedicato agli interventi finanziati attraverso il PNRR.

I dati utilizzati dall’Autorità, aggiornati alla sesta revisione del Piano del novembre 2025, indicavano, su una dotazione complessiva di circa 194,4 miliardi di euro, una spesa effettiva al 30 novembre 2025 pari a circa 101,3 miliardi, corrispondente al 52 per cento delle risorse.

ANAC ha pertanto considerato particolarmente rilevante la concentrazione di oltre 93 miliardi di euro di spesa residua nella parte finale del periodo di attuazione del Piano.

La vigilanza si concentrerà soprattutto sulle Missioni caratterizzate dai maggiori ritardi: Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Missione 5 “Inclusione e coesione” e Missione 6 “Salute”.

Per tali attività la Direttiva ha previsto un approccio ispettivo integrato, fondato sulla collaborazione operativa con la Guardia di Finanza e con i reparti specialistici dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali NAS, Tutela del Lavoro, Tutela Agroalimentare, Tutela del Patrimonio Culturale e NOE.

Nell’ambito della Missione 4 saranno interessati, tra gli altri, il Piano asili nido e scuole dell’infanzia, gli interventi per l’estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche e quelli relativi alla costruzione e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica.

Per la Missione 6 l’attenzione riguarderà anche la realizzazione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità e il fenomeno del cosiddetto “lock-in” contrattuale nella manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.

L’ANAC ha richiamato, in particolare, le situazioni nelle quali il possesso esclusivo di software diagnostici o dei canali di distribuzione dei pezzi di ricambio da parte dei produttori può determinare una dipendenza prolungata dal fornitore originario e costi di manutenzione particolarmente elevati.

 

5. Le verifiche sui Criteri Ambientali Minimi

Un ulteriore ambito di particolare interesse per le imprese riguarda i Criteri Ambientali Minimi.

La Direttiva ha previsto una specifica attività di vigilanza sul rispetto dei CAM nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture stradali, richiamando l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e il principio del “Do No Significant Harm” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

L’attività non sarà limitata alla verifica formale della presenza dei CAM nei documenti di gara.

ANAC ha previsto due livelli di controllo: la verifica della conformità dei bandi e dei capitolati ai CAM applicabili e l’accertamento, durante l’esecuzione, dell’effettivo rispetto delle clausole ambientali inserite nel contratto.

Per quest’ultimo profilo sono previste anche ispezioni mirate svolte congiuntamente con il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, con possibile coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La programmazione riguarda, in particolare, i CAM Edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022 e i CAM Strade di cui al D.M. 5 agosto 2024.

Per gli operatori economici, la conseguenza è che la conformità ambientale richiesta dalla documentazione di gara assume sempre maggiore rilievo anche durante l’esecuzione: non è quindi sufficiente che l’offerta recepisca formalmente le prescrizioni ambientali, dovendo essere possibile documentarne l’effettiva applicazione in cantiere, nell’impiego dei materiali e nelle successive verifiche e operazioni di collaudo.

 

6. i settori dei servizi e delle forniture maggiormente interessati dai controlli

Per gli appalti di servizi e forniture, la Direttiva individua alcuni comparti nei quali le precedenti attività di controllo hanno evidenziato criticità ricorrenti.

Tra questi rientrano ristorazione, pulizia e sanificazione, facility management immobiliare, guardiania e vigilanza armata, trasporto scolastico, servizi socio-sanitari di assistenza alla persona e servizi rivolti ad anziani, persone con disabilità e minori.

Un autonomo ambito di intervento riguarda il settore sanitario, con riferimento alla fornitura di dispositivi medici e farmaci, alla manutenzione delle apparecchiature sanitarie e alla gestione dei rifiuti ospedalieri.

Per la fase di affidamento, ANAC concentrerà l’attenzione sugli affidamenti diretti sotto soglia, sulle procedure negoziate senza bando, sul ricorso improprio alla proroga tecnica e al rinnovo e sulle procedure motivate dall’estrema urgenza.

Per la fase esecutiva, invece, l’attenzione sarà rivolta anche alla qualità delle prestazioni effettivamente rese e ai controlli effettuati dalle amministrazioni durante l’esecuzione.

 

7. trasparenza, OIV e whistleblowing;

La programmazione 2026 comprende anche un rafforzamento della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e whistleblowing.

Per la selezione degli enti sui quali effettuare i controlli relativi ai PIAO e ai PTPCT è prevista l’individuazione di un campione “ragionato”, selezionato mediante una metodologia statistica di estrazione casuale senza ripetizione e previa suddivisione territoriale.

Sul versante della trasparenza assumono particolare rilievo gli esiti delle attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Il sistema prevede infatti, in caso di perdurante inadempimento, la pubblicazione dell’elenco dettagliato dei dati e dei documenti non resi disponibili. Queste informazioni costituiscono per ANAC una base utile per individuare gli enti da sottoporre a vigilanza, con particolare attenzione al settore sanitario.

Un distinto filone riguarda il whistleblowing.

La vigilanza sarà rivolta all’adeguamento degli enti pubblici e privati alle disposizioni del d.lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione adottate con Delibera n. 478/2025.

La Direttiva stabilisce inoltre che almeno il 5 per cento delle risorse temporali e umane dell’Ufficio competente sia destinato alla vigilanza d’ufficio in materia, con particolare attenzione all’effettivo adeguamento degli enti e alle iniziative di formazione del personale.

Per le amministrazioni pubbliche, il campione “ragionato” previsto per questo specifico filone sarà costituito da Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.

 

8. Le indicazioni operative che possono ricavarsi dalla programmazione ANAC per Stazioni Appaltanti e imprese 

La Direttiva programmatica 2026 non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma indica con particolare precisione gli istituti e le fasi del ciclo contrattuale sui quali ANAC concentrerà la propria attività di vigilanza.

Ne deriva anzitutto una maggiore rilevanza della tracciabilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante. La determinazione del valore dell’appalto, l’eventuale suddivisione degli affidamenti, il ricorso a procedure derogatorie, le proroghe, le varianti e le situazioni di urgenza dovranno trovare riscontro in una documentazione coerente con le circostanze concrete.

Per le imprese assume invece particolare importanza la fase esecutiva. Il rispetto degli obblighi contrattuali, dei CAM, degli impegni assunti in offerta e delle condizioni relative all’avvalimento e al subappalto potrà costituire oggetto di controlli non limitati alla documentazione della procedura di affidamento.

La digitalizzazione rende inoltre progressivamente più agevole il confronto tra le informazioni relative alle diverse procedure e alle successive fasi esecutive. A questo si aggiunge la prevista sperimentazione dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio dei bandi, che potrà consentire all’Autorità di individuare in modo più sistematico clausole anticoncorrenziali o violazioni significative della disciplina di settore.

La programmazione 2026 evidenzia, in definitiva, un’evoluzione della vigilanza ANAC verso un modello maggiormente preventivo e selettivo, nel quale l’utilizzo delle informazioni disponibili, l’individuazione statistica dei campioni, la cooperazione con gli altri organismi di controllo e gli strumenti tecnologici sono destinati a integrare la tradizionale attività avviata a seguito delle singole segnalazioni.

Per amministrazioni e operatori economici diventa quindi particolarmente importante poter ricostruire non soltanto la regolarità formale della procedura di affidamento, ma anche la coerenza tra programmazione, scelta della procedura, condizioni di gara ed effettiva esecuzione del contratto.

 

FONTI E RIFERIMENTI

 

ANAC, Direttiva programmatica sull’attività di vigilanza per l’anno 2026

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici

ANAC, Piano Nazionale Anticorruzione

ANAC, Delibera n. 478/2025 – Linee guida in materia di whistleblowing

D.M. 23 giugno 2022 – Criteri ambientali minimi per l’edilizia

D.M. 5 agosto 2024 – Criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali

Regolamento (UE) 2020/852 – art. 17, principio Do No Significant Harm

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