Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0) continua a essere oggetto di interventi diretti a completarne l’integrazione nell’ecosistema digitale dei contratti pubblici. Nel corso del 2026 sono state introdotte nuove funzionalità e sono state aggiornate le specifiche di interoperabilità con le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), mentre l’utilizzo del Fascicolo si è progressivamente esteso nell’attività delle stazioni appaltanti.
Tra le novità assume particolare rilievo la possibilità di verificare attraverso il FVOE l’adempimento dell’obbligo di contribuzione ANAC da parte degli operatori economici, accompagnata dall’aggiornamento dei servizi di interoperabilità affinché la verifica possa essere effettuata anche attraverso le PAD certificate.
Le evoluzioni intervenute consentono di esaminare il FVOE anche in una prospettiva più generale. Il Fascicolo costituisce infatti uno degli strumenti sui quali si fonda il modello di digitalizzazione previsto dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36: le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti devono essere, per quanto possibile, acquisite direttamente dalle banche dati che le detengono, evitando di richiedere ripetutamente all’operatore economico documenti già disponibili nel sistema pubblico.
Non si tratta, quindi, soltanto della digitalizzazione della documentazione di gara. Il modello tende progressivamente a sostituire la produzione e la trasmissione dei documenti con la circolazione interoperabile dei dati, secondo una logica di acquisizione d’ufficio e di riutilizzo delle informazioni.
La questione può essere suddivisa nei seguenti punti salienti:
Parte I – Gli aggiornamenti del FVOE 2.0 nel 2026
1. La verifica automatizzata del contributo ANAC
Uno degli aggiornamenti più significativi del 2026 riguarda la verifica dell’adempimento dell’obbligo di contribuzione ANAC da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.
Il 7 maggio 2026 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità che hanno introdotto la possibilità di effettuare tale controllo attraverso il FVOE 2.0.
La verifica riguarda, naturalmente, le procedure per le quali il pagamento del contributo sia dovuto in base alla disciplina vigente.
La nuova funzionalità consente alla stazione appaltante di ottenere attraverso il sistema l’informazione relativa all’adempimento dell’obbligo contributivo, superando progressivamente un modello fondato sulla produzione e sul successivo controllo della ricevuta di pagamento presentata dall’operatore economico.
ANAC aveva già indicato, nella documentazione relativa alla contribuzione, l’intenzione di mettere a disposizione delle stazioni appaltanti un servizio FVOE capace di restituire una certificazione dalla quale risultassero, alla data della richiesta, la sussistenza dell’obbligo, l’avvenuto versamento e il relativo importo, nonché eventuali rimborsi.
Con l’implementazione della funzionalità, la verifica viene quindi ricondotta alla logica generale sulla quale si fonda il Fascicolo: quando l’informazione è già detenuta dall’amministrazione competente, la stazione appaltante deve poterla acquisire direttamente attraverso il sistema digitale, senza richiederne nuovamente la dimostrazione all’impresa.
La novità è significativa anche perché riguarda un adempimento strettamente collegato alla partecipazione alla procedura. L’automatizzazione non modifica la disciplina sostanziale relativa alla debenza del contributo, ma interviene sulle modalità attraverso le quali la stazione appaltante ne verifica l’assolvimento.
2. L’aggiornamento dei servizi di interoperabilità con le PAD
All’introduzione della verifica del contributo si è accompagnato l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità con le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate.
Il profilo è rilevante perché la digitalizzazione delineata dal Codice dei contratti pubblici non si realizza attraverso un’unica piattaforma nazionale sulla quale vengono materialmente svolte tutte le procedure.
Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 – “Piattaforme di approvvigionamento digitale”, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano piattaforme certificate che devono essere interoperabili con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Il FVOE opera all’interno di questo ecosistema.
L’aggiornamento delle specifiche consente pertanto alle PAD di integrare nei propri flussi anche la verifica dell’adempimento contributivo. La stazione appaltante può così svolgere il controllo attraverso l’ambiente digitale nel quale gestisce la procedura, evitando, quando il servizio è correttamente integrato, ulteriori passaggi su sistemi esterni.
Il dato tecnico assume quindi una valenza organizzativa: l’interoperabilità serve a fare in modo che la digitalizzazione non determini una moltiplicazione di portali e verifiche separate, ma consenta ai differenti sistemi di scambiarsi le informazioni necessarie.
3. L’estensione delle verifiche al progettista incaricato
Un’ulteriore evoluzione intervenuta nel corso del 2026 riguarda la possibilità di gestire attraverso l’ecosistema digitale la posizione del progettista incaricato.
A seguito degli aggiornamenti delle specifiche ANAC, tale figura è stata introdotta tra le forme di partecipazione dell’operatore economico e le PAD hanno progressivamente recepito la modifica.
L’adeguamento consente, nei casi previsti, di procedere attraverso il FVOE anche alla verifica dei requisiti del progettista incaricato.
Si tratta di un’evoluzione diversa rispetto all’introduzione di un nuovo certificato interoperabile, ma comunque significativa perché amplia il perimetro dei soggetti per i quali il Fascicolo può essere utilizzato nell’ambito della procedura.
Il progressivo sviluppo del FVOE riguarda, pertanto, sia la quantità e la tipologia delle informazioni disponibili sia i soggetti ai quali le verifiche possono essere riferite.
4. Gli aggiornamenti delle piattaforme
Nel corso del 2026 sono proseguiti anche gli interventi sulle singole PAD certificate finalizzati a integrare maggiormente le funzionalità FVOE nei flussi operativi delle procedure.
Un esempio è rappresentato dalla piattaforma S.TEL.LA. della Regione Lazio, che nel mese di giugno ha introdotto, tra le altre modifiche, l’indicazione dei CIG associati alla procedura nelle tabelle relative alle richieste di accesso e ai documenti FVOE.
È opportuno distinguere questi interventi dagli aggiornamenti nazionali del Fascicolo: si tratta infatti di evoluzioni delle singole piattaforme di approvvigionamento e non di nuove funzionalità del FVOE introdotte direttamente da ANAC.
La distinzione consente tuttavia di evidenziare un elemento del processo di digitalizzazione: l’effettiva utilizzabilità dei servizi centrali dipende anche dalla loro progressiva integrazione nelle piattaforme attraverso le quali le amministrazioni gestiscono concretamente le gare.
5. L’utilizzo del FVOE nella più recente giurisprudenza
Accanto agli sviluppi tecnologici, nel 2026 sono intervenute pronunce che hanno contribuito a precisare il ruolo del Fascicolo nell’attività di verifica.
Il Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2026, n. 4484, ha affrontato una controversia nella quale assumevano rilievo difficoltà nell’utilizzo del FVOE connesse alla registrazione dei dati.
La pronuncia assume interesse perché conferma la necessità di distinguere tra il possesso sostanziale del requisito e le problematiche relative alle modalità digitali attraverso le quali il requisito viene verificato.
La digitalizzazione delle procedure non determina infatti, di per sé, la trasformazione di ogni irregolarità tecnica nell’utilizzo della piattaforma in una carenza sostanziale del requisito.
Il principio assume particolare importanza in una fase nella quale una parte crescente dell’istruttoria delle stazioni appaltanti viene svolta mediante interrogazione di sistemi interoperabili.
Il FVOE costituisce lo strumento attraverso il quale viene effettuata la verifica, ma il suo utilizzo deve essere coordinato con i principi generali del procedimento e con la disciplina sostanziale dei requisiti di partecipazione.
Parte II – Funzione e caratteristiche generali del FVOE 2.0
6. Il Fascicolo Virtuale nel sistema digitale dei contratti pubblici
Il riferimento normativo centrale è costituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 36/2023 – “Fascicolo virtuale dell’operatore economico”.
Il Fascicolo opera presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di affidamento.
La disciplina operativa è stata definita dalla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, adottata ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con AgID.
Con la piena efficacia della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici dal 1° gennaio 2024, il FVOE 2.0 è stato inserito nel nuovo ecosistema nel quale la BDNCP interagisce con le PAD certificate e con le banche dati delle amministrazioni e degli enti certificanti.
Rispetto alla precedente configurazione è stato, tra l’altro, superato il PassOE per le procedure avviate dal 1° gennaio 2024.
Il cambiamento è più ampio della sostituzione di un adempimento. Il FVOE non è più concepito come uno strumento sostanzialmente separato dalla gestione digitale della procedura, ma come uno dei servizi interoperabili attraverso i quali vengono effettuate le verifiche necessarie durante il ciclo contrattuale.
Il Fascicolo può essere utilizzato per le verifiche relative agli operatori economici partecipanti e, nei casi previsti, agli altri soggetti rilevanti ai fini della procedura, nonché per le verifiche che devono essere effettuate durante l’esecuzione del contratto.
La continuità tra fase di affidamento ed esecuzione rappresenta uno degli aspetti più importanti del modello: il patrimonio informativo raccolto non è destinato esclusivamente alla verifica precedente all’aggiudicazione, ma può accompagnare il rapporto contrattuale nelle successive attività di controllo.
7. Dalla richiesta dei documenti all’acquisizione delle informazioni
Il funzionamento del FVOE deve essere letto insieme al più ampio sistema di interoperabilità delle banche dati pubbliche.
Il Fascicolo utilizza, da un lato, dati e informazioni provenienti dagli enti certificanti e consente, dall’altro, agli operatori economici di inserire la documentazione che non sia acquisibile automaticamente.
Quando l’informazione è disponibile presso una banca dati pubblica interoperabile, il modello tende a consentirne l’acquisizione direttamente dalla fonte.
La stazione appaltante non deve quindi necessariamente chiedere all’impresa di produrre un documento che attesti una circostanza già certificabile attraverso una pubblica amministrazione.
Tra le informazioni e i documenti acquisibili attraverso i servizi collegati al FVOE rientrano, secondo la documentazione ANAC, dati provenienti da differenti amministrazioni ed enti certificanti e necessari alla verifica delle cause di esclusione e degli altri requisiti previsti dal Codice.
Il sistema consente, tra l’altro, l’acquisizione di informazioni relative al Registro delle imprese, alla posizione fiscale, al casellario giudiziale, al casellario informatico ANAC, alla regolarità contributiva e, attraverso i servizi progressivamente resi interoperabili, ad altre situazioni rilevanti ai fini della verifica.
Le modalità e i tempi di rilascio non sono necessariamente uniformi.
Alcuni servizi restituiscono l’informazione in modalità sincrona, mentre altri richiedono un’elaborazione da parte dell’ente certificante e operano quindi in modalità asincrona. La disponibilità del FVOE non implica pertanto che tutte le verifiche possano essere completate immediatamente.
Questo aspetto deve essere considerato anche nella programmazione delle attività istruttorie da parte delle stazioni appaltanti.
8. Il principio “once only”
Uno degli obiettivi principali del Fascicolo è dare attuazione, nel settore dei contratti pubblici, al principio comunemente definito “once only”.
In base a tale impostazione, cittadini e imprese non dovrebbero essere tenuti a comunicare ripetutamente alla pubblica amministrazione dati e informazioni che il sistema pubblico già possiede e che possono essere acquisiti attraverso l’interoperabilità.
L’applicazione del principio assume particolare rilievo negli appalti.
La partecipazione alle procedure ha tradizionalmente comportato la produzione di una quantità rilevante di dichiarazioni, certificati e documenti relativi ai requisiti generali e speciali. La medesima documentazione poteva essere richiesta nuovamente in procedure differenti, anche a breve distanza di tempo.
Il FVOE tende a modificare questo modello.
Quando l’informazione può essere ottenuta direttamente dalla banca dati dell’amministrazione che ne è titolare, il sistema deve tendere alla sua acquisizione d’ufficio, evitando di trasferire sull’impresa un adempimento che consiste esclusivamente nel procurarsi presso un’amministrazione un documento da consegnare a un’altra amministrazione.
L’interoperabilità diventa quindi uno strumento di semplificazione amministrativa e non soltanto una caratteristica tecnica delle piattaforme.
9. Il riutilizzo dei documenti e delle verifiche
Al principio “once only” è strettamente collegata la possibilità di riutilizzare dati, documenti ed esiti delle verifiche già disponibili.
Il Fascicolo può contenere documentazione acquisita attraverso le banche dati degli enti certificanti e documentazione inserita dall’operatore economico.
Quando i documenti sono ancora validi e utilizzabili, possono essere resi disponibili anche nell’ambito di successive verifiche, senza che sia necessariamente richiesta una nuova produzione.
La disciplina del FVOE prevede inoltre un meccanismo particolarmente significativo per gli operatori economici per i quali sia già stata completata positivamente la verifica.
Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori per i quali sia stata eseguita positivamente la verifica vengono inseriti, per il periodo di validità delle verifiche, nell’apposita lista degli operatori economici verificati.
Entro tale periodo, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla disciplina ANAC, altre stazioni appaltanti possono utilizzare gli esiti delle verifiche già effettuate, ferma restando la possibilità di procedere a una nuova verifica.
Il principio è rilevante perché consente di superare una concezione del Fascicolo come semplice contenitore di PDF.
Il valore del sistema risiede soprattutto nella possibilità di trasformare il dato già acquisito e verificato in un’informazione utilizzabile da più procedimenti, nel rispetto dei relativi presupposti di validità.
10. Cosa rimane a carico dell’operatore economico
L’interoperabilità non comporta tuttavia che ogni informazione necessaria alla partecipazione a una gara sia automaticamente disponibile nel FVOE.
La stessa disciplina ANAC distingue tra dati e documenti acquisibili direttamente dagli enti certificanti e documentazione la cui produzione rimane a carico dell’operatore economico.
Il Fascicolo svolge quindi anche una funzione di repository documentale.
L’impresa può inserire la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti quando questa non sia acquisibile attraverso l’interoperabilità, nonché gestire i documenti associati al proprio Fascicolo secondo le funzionalità disponibili.
Il principio “once only” non deve quindi essere interpretato come eliminazione generalizzata degli obblighi documentali.
La sua effettività dipende dalla disponibilità del dato presso un soggetto pubblico, dall’esistenza del relativo servizio di interoperabilità e dalla possibilità giuridica e tecnica di utilizzarlo per la specifica verifica.
Per questa ragione, anche in un sistema progressivamente automatizzato, rimane importante che l’operatore economico mantenga un presidio sulla propria posizione documentale.
L’impresa deve verificare la correttezza delle informazioni che la riguardano, monitorare i documenti disponibili, curare l’aggiornamento di quelli che rimangono nella propria disponibilità e intervenire quando il Fascicolo non contenga informazioni necessarie alla dimostrazione di uno specifico requisito.
11. Le implicazioni per le stazioni appaltanti
Per le stazioni appaltanti il FVOE modifica progressivamente le modalità di svolgimento delle verifiche.
L’attività istruttoria si sposta dalla raccolta di documenti provenienti dagli operatori economici alla consultazione e acquisizione di informazioni provenienti dalle fonti pubbliche competenti.
Ciò può determinare una riduzione degli adempimenti amministrativi, ma richiede contemporaneamente una maggiore conoscenza del funzionamento dell’ecosistema digitale.
La stazione appaltante deve conoscere quali informazioni siano disponibili attraverso il FVOE, quali debbano essere richieste all’ente certificante, quali abbiano tempi di rilascio non immediati e quali debbano invece essere ancora acquisite dall’operatore economico.
Occorre inoltre distinguere le eventuali difficoltà tecniche nell’acquisizione del documento dall’effettiva mancanza del requisito.
La progressiva formazione di una giurisprudenza relativa al FVOE conferma l’importanza di questa distinzione: lo strumento digitale è la modalità attraverso la quale viene effettuata la verifica, ma deve essere utilizzato nel rispetto della disciplina sostanziale dei requisiti e dei principi che governano il procedimento di affidamento.
12. Le implicazioni per le imprese
Anche per gli operatori economici il passaggio al FVOE determina un cambiamento organizzativo.
In un sistema basato sulla produzione documentale tradizionale, l’attività dell’impresa tendeva a concentrarsi in prossimità della singola gara: venivano raccolti i certificati, predisposti i documenti e trasmessa la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
Nel nuovo modello assume maggiore importanza la gestione continuativa delle informazioni relative all’impresa e ai suoi requisiti.
La disponibilità automatica di una parte dei dati non elimina infatti la necessità di verificarne correttezza e aggiornamento. Al contrario, l’utilizzo diretto delle informazioni provenienti dalle banche dati pubbliche rende importante che eventuali anomalie o disallineamenti siano individuati e gestiti tempestivamente.
Per le imprese che partecipano con frequenza alle procedure pubbliche può quindi risultare opportuno inserire il presidio del FVOE nei processi ordinari di gestione della documentazione di gara, individuando responsabilità interne e modalità periodiche di verifica delle informazioni disponibili.
13. Dal fascicolo documentale al patrimonio informativo dell’operatore economico
Gli aggiornamenti intervenuti nel 2026 confermano la direzione nella quale si sta sviluppando il Fascicolo.
L’introduzione della verifica automatizzata del contributo ANAC costituisce un esempio concreto: un’informazione precedentemente dimostrata attraverso un documento prodotto dall’operatore economico può essere verificata direttamente interrogando il sistema dell’amministrazione che già possiede il dato.
Lo stesso criterio è alla base dell’interoperabilità con le altre banche dati.
Il FVOE tende pertanto a diventare non tanto il luogo nel quale vengono semplicemente raccolti i documenti dell’impresa, quanto il punto di accesso alle informazioni necessarie alla verifica dell’operatore economico, provenienti da fonti differenti e utilizzabili nel corso delle procedure.
Il completamento di questo modello dipende necessariamente dall’ampliamento dei servizi interoperabili e dalla qualità delle informazioni presenti nelle banche dati di origine.
La direzione delineata dal Codice appare tuttavia definita: acquisire i dati alla fonte, evitare richieste documentali ripetitive, riutilizzare le informazioni ancora valide e integrare le verifiche direttamente nei flussi digitali delle procedure di affidamento.
Gli aggiornamenti del 2026, e in particolare la verifica automatizzata del contributo ANAC e l’ulteriore integrazione con le PAD, rappresentano un nuovo passaggio verso l’attuazione di questo modello.
Fonti e riferimenti
ANAC – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE): pagina ufficiale, manuali e documentazione tecnica
https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe
ANAC – Repository tecnico della Piattaforma Contratti Pubblici: specifiche e cronologia degli aggiornamenti 2026
https://github.com/anticorruzione/npa
ANAC – Digitalizzazione dei contratti pubblici
https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici
ANAC – Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 – Adozione del provvedimento di cui all’art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, d’intesa con MIT e AgID
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.24-fvoe
D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici – art. 24 “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” e art. 25 “Piattaforme di approvvigionamento digitale”
https://www.normattiva.it/
LavoriPubblici – “FVOE 2.0: verifica del contributo ANAC e nuove specifiche di interoperabilità per le PAD”
https://www.lavoripubblici.it/news/fvoe-2-verifica-contributo-anac-specifiche-interoperabilita-pad-38039
Regione Lazio – Centrale Acquisti – aggiornamenti della piattaforma S.TEL.LA. del 12 giugno 2026
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/
Regione Toscana – START – aggiornamento del 30 giugno 2026 relativo anche alla figura del progettista incaricato e alle verifiche FVOE
https://start.toscana.it/