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Documento - 08/09/2026

Aggiornamento del Bando Tipo n.1 di Anac e uso della AI nella documentazione di gara

Con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato un nuovo aggiornamento del Bando tipo n. 1/2023, relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il comunicato relativo alla delibera è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 111 del 15 maggio 2026; il testo aggiornato è divenuto efficace dal 30 maggio 2026.

Tra le modifiche di maggiore interesse vi è l’introduzione, nel Bando tipo e nella domanda di partecipazione, di specifiche dichiarazioni sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il concorrente deve indicare se abbia utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta tecnica e se intenda utilizzarli nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’intervento si colloca nel quadro determinato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 e dalla progressiva applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689, mentre le modifiche in materia di accesso agli atti e inversione procedimentale recepiscono il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 61 del 13 gennaio 2026. I punti della delibera da esaminare sono: la funzione e il percorso di aggiornamento del Bando tipo n. 1; le nuove dichiarazioni relative all’IA; le conseguenze per la predisposizione dell’offerta e per la fase esecutiva; il raccordo con la disciplina delle professioni intellettuali e con l’utilizzo dell’IA da parte delle pubbliche amministrazioni; le modifiche in materia di accesso agli atti, inversione procedimentale e CCNL; le principali ricadute organizzative per imprese e stazioni appaltanti.

 

1. Il Bando tipo n. 1 e il percorso di aggiornamento

Il Bando tipo n. 1/2023 costituisce uno degli strumenti attraverso i quali ANAC esercita le funzioni attribuitele dall’articolo 222, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. La disposizione affida all’Autorità il compito di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti anche mediante bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, favorendo omogeneità, correttezza applicativa e diffusione delle migliori pratiche.

Il Bando tipo n. 1 era stato originariamente approvato con delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024, l’Autorità aveva già provveduto a un ampio aggiornamento con delibera n. 365 del 16 settembre 2025. Il successivo intervento del 2026 ha una matrice in parte diversa: oltre all’esigenza di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato su accesso e trattamento dei dati, sono intervenute la legge italiana sull’intelligenza artificiale e la progressiva applicazione dell’AI Act. ANAC ha inoltre utilizzato l’occasione per chiarire clausole che avevano determinato dubbi interpretativi e per recepire approfondimenti maturati anche nel tavolo tecnico per il Bando tipo n. 2.

 

2. La dichiarazione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale

L’elemento maggiormente innovativo dell’aggiornamento è l’ingresso espresso dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella documentazione standard della gara. Il partecipante è chiamato a dichiarare se abbia utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta tecnica e se intenda utilizzarli nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio o della fornitura. In caso di risposta affermativa, la documentazione tipo collega tale utilizzo al rispetto della disciplina applicabile.

La previsione non introduce, di per sé, un divieto generale di impiego dell’intelligenza artificiale nella preparazione dell’offerta e non costruisce una presunzione di inattendibilità dell’elaborato assistito da IA. Il modello seguito da ANAC è fondato sulla trasparenza dell’utilizzo della tecnologia e sulla responsabilizzazione dell’operatore economico. L’impresa può utilizzare strumenti di IA, ma deve essere in grado di sapere se ciò sia avvenuto e di assumersi la responsabilità della conformità dell’impiego effettuato.

 

3. IA nella predisposizione dell’offerta: dalla dichiarazione alla governance interna

Per le imprese, la nuova dichiarazione produce conseguenze che vanno oltre la compilazione formale della domanda di partecipazione. Per poter dichiarare consapevolmente se l’IA sia stata utilizzata, l’operatore deve infatti conoscere e governare gli strumenti impiegati dai soggetti che concorrono alla redazione dell’offerta. Nelle organizzazioni più articolate possono essere coinvolti uffici commerciali e tecnici, progettisti, consulenti, professionisti esterni e imprese del raggruppamento.

La diffusione dei sistemi generativi rende quindi opportuno integrare i processi di bid management con regole che consentano di individuare gli strumenti autorizzati, le attività per le quali possono essere utilizzati e i controlli sugli output. L’operatore rimane responsabile del contenuto dell’offerta: l’uso di un sistema di IA non trasferisce alla tecnologia la responsabilità relativa alla correttezza delle dichiarazioni, alla rispondenza delle soluzioni proposte ai requisiti del capitolato, alla sostenibilità degli impegni o all’eseguibilità delle prestazioni.

Assume rilievo anche la gestione delle informazioni inserite nei sistemi. La predisposizione di un’offerta può coinvolgere know-how, dati personali, informazioni commercialmente sensibili, documentazione della stazione appaltante o contenuti appartenenti a terzi. La governance dell’IA deve quindi essere coordinata con riservatezza, protezione dei dati personali, proprietà intellettuale e sicurezza delle informazioni.

 

4. Il problema della “shadow AI” e il controllo umano

La nuova clausola rende particolarmente evidente il problema dell’utilizzo non formalizzato di strumenti di IA da parte delle persone coinvolte nella preparazione dell’offerta. L’accessibilità dei sistemi generativi consente al singolo dipendente o collaboratore di sintetizzare documenti, elaborare testi, confrontare capitolati o predisporre parti dell’offerta anche in assenza di una decisione aziendale. È il fenomeno comunemente indicato come shadow AI.

Per un’impresa che non abbia alcuna visibilità sugli strumenti utilizzati dai propri collaboratori può diventare difficile rendere una dichiarazione attendibile. Da qui l’utilità di regole interne semplici ma effettive: censimento degli strumenti autorizzati, obbligo di segnalazione dell’uso dell’IA nelle parti sostanziali dell’offerta, verifica finale da parte del responsabile interno prima della sottoscrizione della domanda.

Resta centrale il controllo umano. Gli output generativi possono contenere informazioni inesatte, riferimenti non aggiornati, caratteristiche tecniche non corrispondenti ai prodotti offerti o impegni incompatibili con l’organizzazione dell’impresa. Il contenuto finale resta imputabile al concorrente, anche quando parti del testo siano state prodotte o rielaborate con sistemi di IA.

 

5. L’utilizzo dell’IA durante l’esecuzione del contratto

La seconda parte della dichiarazione riguarda l’eventuale intenzione dell’operatore di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale durante l’esecuzione. Il profilo è particolarmente significativo negli appalti nei quali l’IA costituisce una componente del modello organizzativo o tecnologico attraverso il quale l’aggiudicatario intende rendere la prestazione: elaborazione o classificazione di informazioni, assistenza agli utenti, produzione documentale, analisi di dati, automazione di attività o supporto ai processi decisionali.

In tali casi la dichiarazione anticipa nella gara un elemento destinato ad assumere rilievo nella gestione del contratto. L’impresa deve poter valutare preventivamente la tecnologia che intende utilizzare, le funzioni attribuite al sistema e il proprio ruolo rispetto ad esso. L’AI Act adotta infatti una disciplina differenziata in funzione del rischio e del ruolo dei soggetti coinvolti; la conformità non può essere accertata in astratto sulla base della sola circostanza che venga utilizzata “IA”, ma deve essere ricostruita con riferimento alle caratteristiche, finalità e modalità concrete del sistema.

 

6. Servizi professionali e legge n. 132/2025

Una disciplina particolare riguarda i servizi di natura intellettuale resi da professionisti. L’articolo 13 della legge n. 132/2025 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali deve essere finalizzato alle attività strumentali e di supporto all’attività professionale, ferma restando la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La stessa disposizione richiede che le informazioni relative ai sistemi utilizzati siano comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Negli appalti aventi ad oggetto prestazioni professionali, la trasparenza richiesta dalla documentazione ANAC si collega quindi a un obbligo che trova il proprio fondamento direttamente nella legge nazionale. L’IA può supportare l’attività del professionista, ma non può sostituire la componente intellettuale personale che caratterizza la prestazione.

 

7. Anche le stazioni appaltanti sono coinvolte: IA e attività amministrativa

L’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle gare non riguarda esclusivamente gli operatori economici. L’articolo 14 della legge n. 132/2025 disciplina l’utilizzo dell’IA da parte delle pubbliche amministrazioni, ammettendone l’impiego per incrementare l’efficienza, ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare i servizi, ma assicurando conoscibilità del funzionamento e tracciabilità dell’utilizzo. La norma ribadisce inoltre che l’IA opera in funzione strumentale e di supporto, mentre l’autonomia decisionale e la responsabilità del provvedimento restano in capo alla persona.

Si determina così una progressiva convergenza: le amministrazioni possono impiegare strumenti automatizzati nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa; gli operatori economici sono chiamati, a loro volta, a rendere trasparente l’uso dell’IA nella formazione dell’offerta e, quando previsto, nell’esecuzione del contratto.

 

8. Accesso agli atti e inversione procedimentale

L’aggiornamento affronta anche il rapporto tra accesso digitale agli atti e inversione procedimentale, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026. Il nuovo Codice ha modificato profondamente la disciplina dell’accesso alla documentazione di gara, prevedendo all’articolo 36 meccanismi di immediata disponibilità digitale tramite le piattaforme di approvvigionamento.

Un problema specifico si pone quando la stazione appaltante utilizzi l’inversione procedimentale di cui all’articolo 107, comma 3, esaminando le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa. In tale situazione, la documentazione amministrativa dei concorrenti collocati dal secondo al quinto posto può non essere ancora stata verificata al momento dell’aggiudicazione. Il nuovo testo tiene conto dell’indicazione secondo cui l’accesso automatico non deve comportare la messa a disposizione di documentazione amministrativa non ancora esaminata dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità di richiederla con gli ordinari strumenti di accesso.

La soluzione ha rilievo anche sotto il profilo della protezione dei dati personali, poiché evita una circolazione automatica di documenti che l’amministrazione non abbia ancora avuto ragione di verificare.

 

9. CCNL, equivalenza delle tutele e ulteriori chiarimenti

L’aggiornamento interviene anche sulla disciplina del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto e sulla verifica dell’equivalenza delle tutele quando l’operatore applichi un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante. Il tema si colloca nell’articolo 11 del Codice e nell’Allegato I.01.

ANAC chiarisce che il confronto deve essere svolto tra figure professionali omogenee e con riguardo alle professionalità concretamente interessate dall’esecuzione. È stata inoltre rivista la domanda di partecipazione eliminando formulazioni che potevano far ritenere compensabili differenze strutturali tra CCNL mediante componenti retributive individuali o aziendali. Il giudizio di equivalenza deve riguardare i trattamenti derivanti dai contratti collettivi posti a raffronto.

Il Bando tipo chiarisce inoltre che la dichiarazione di equivalenza è normalmente richiesta all’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, ferma la possibilità della stazione appaltante di anticiparne la richiesta per accelerare le verifiche, senza trasformare tale anticipazione in una causa di esclusione non prevista dalla legge.

 

10. Le conseguenze operative per le imprese

Per gli operatori economici che partecipano con continuità alle procedure pubbliche, l’aggiornamento suggerisce di integrare le procedure interne di gara con alcuni presidi essenziali. Prima della presentazione dell’offerta dovrebbe essere possibile accertare se siano stati utilizzati sistemi di IA e, in caso positivo, quali; la funzione gare dovrebbe poter acquisire tale informazione dai soggetti che hanno collaborato all’offerta tecnica.

Quando l’impresa intenda utilizzare l’IA anche nell’esecuzione, dovrebbe essere possibile individuare almeno la tipologia di sistema, le attività nelle quali sarà impiegato, i soggetti responsabili della gestione e le principali misure previste per assicurarne un utilizzo conforme. Particolare attenzione va riservata alla verifica umana degli output, alla protezione delle informazioni inserite nei sistemi, alla gestione dei fornitori tecnologici e alla formazione del personale.

Non è necessario che ogni operatore costruisca una struttura autonoma dedicata all’IA esclusivamente per effetto del Bando tipo. È però necessario che il soggetto che sottoscrive la dichiarazione disponga di informazioni attendibili. Per le imprese già dotate di una policy sull’IA, il processo di gara dovrebbe quindi essere ricompreso tra gli ambiti ai quali tale policy si applica.

 

11. Le conseguenze operative per le stazioni appaltanti

Dal 30 maggio 2026, le procedure ricadenti nell’ambito di applicazione del Bando tipo devono essere predisposte tenendo conto del testo aggiornato. Le stazioni appaltanti devono quindi adeguare disciplinari e domanda di partecipazione, comprese le clausole relative all’intelligenza artificiale.

L’indicazione di un utilizzo dell’IA non costituisce di per sé un elemento negativo e non può essere trattata come tale. Ciò che rileva è la compatibilità dell’impiego prospettato con le disposizioni applicabili e con le caratteristiche della prestazione. Maggiore attenzione sarà necessaria quando l’IA rappresenti una componente sostanziale della soluzione tecnica offerta, ad esempio in servizi di analisi automatizzata, assistenza agli utenti, classificazione documentale, strumenti predittivi o sistemi di supporto decisionale. In queste ipotesi, le caratteristiche e le condizioni d’uso del sistema possono richiedere una più puntuale disciplina nel capitolato e nel contratto.

 

12. Conclusioni

Con la delibera n. 148/2026, ANAC introduce nel Bando tipo n. 1/2023 un collegamento esplicito tra disciplina delle gare pubbliche e utilizzo dell’intelligenza artificiale. La soluzione adottata non consiste nel vietare o limitare in via generale tali strumenti, ma nel richiedere trasparenza sull’utilizzo, conformità normativa e responsabilità dell’operatore economico.

Il concorrente deve sapere se l’IA sia stata utilizzata per predisporre la propria offerta ed essere in grado di dichiararlo; deve inoltre indicare se intenda utilizzare sistemi di IA nell’esecuzione e, in tal caso, assumere l’impegno al rispetto del quadro applicabile. La modifica, pur traducendosi formalmente nell’inserimento di dichiarazioni nella modulistica di gara, ha quindi una portata organizzativa più ampia, perché presuppone che l’impresa conosca e governi gli strumenti utilizzati dalle persone coinvolte nel processo di offerta.

Accanto all’IA, la delibera affronta questioni già emerse nell’applicazione del Codice, fra cui l’accesso agli atti in caso di inversione procedimentale, il CCNL applicabile e l’equivalenza delle tutele. Ne emerge la funzione dinamica del Bando tipo, progressivamente aggiornato alla luce delle modifiche normative, degli orientamenti giurisprudenziali e dei problemi applicativi. Per le imprese, l’indicazione operativa è duplice: verificare l’adeguamento delle procedure interne di partecipazione alle gare e includere l’uso dell’intelligenza artificiale tra le informazioni che devono essere conosciute e governate prima della sottoscrizione della domanda di partecipazione.

 

Fonti e riferimenti

ANAC – Bando tipo n. 1/2023 aggiornato nel 2026, con delibera, testo consolidato, domanda di partecipazione e relazione illustrativa

Gazzetta Ufficiale – Comunicato relativo alla delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026, G.U. n. 111 del 15 maggio 2026

ANAC – Bando tipo n. 1/2023 (pagina istituzionale)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – Correttivo al Codice dei contratti pubblici

Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act (EUR-Lex)

Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (EUR-Lex)

 

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