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News - 24/11/2011

Appalti - Tracciabilità dei flussi finanziari

Pubblicate le nuove FAQ dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha pubblicato sul proprio sito Internet il documento recante le nuove risposte ai quesiti più frequenti - cd. FAQ - in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136), che sostituiscono quelle precedenti del 20 gennaio scorso.

Le risposte sono state elaborate dall’AVCP in conformità alle indicazioni interpretative e applicative fornite dalla stessa Autorità nelle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il nuovo documento conferma, in sostanza, le linee interpretative in precedenza delineate e mira ad agevolare gli operatori economici nell’individuazione delle soluzioni operative da adottare per l’adeguamento agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le FAQ sono ripartite nelle seguenti cinque sezioni: A) Aspetti generali sulla tracciabilità; B) Casi particolari rientranti nel perimetro della tracciabilità; C) Fattispecie non rientranti nel perimetro della tracciabilità; D) Ulteriori casi specifici chiariti con la Determinazioni n. 4/2011; E) Disciplina del periodo transitorio.

Tra le altre utili indicazioni operative, le FAQ precisano che:

  • non è necessaria la richiesta del codice CUP né per gli appalti di servizi e forniture di minimo importo, né per i lavori di manutenzione ordinaria (FAQ A22);
  • in presenza di subappalti e subcontratti della filiera rilevante, l’appaltatore è il soggetto tenuto alla comunicazione di tali contratti alla stazione appaltante ai fini della verifica delle clausole di tracciabilità (FAQ A23);
  • il limite di 1.500 euro fissato dalla norma (art. 3, co. 3) per le spese giornaliere che possono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili diversi dal bonifico bancario o postale deve intendersi riferito ad ogni singola spesa sostenuta nel corso della giornata, e non al complesso delle spese giornaliere (FAQ A35);
  • la costituzione e il reintegro del fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere devono avvenire con mezzi idonei a garantire la tracciabilità (FAQ A35). Le spese sostenute mediante il fondo cassa rientrano tra i pagamenti che possono essere effettuati nel rispetto della cd. tracciabilità attenuata, vale a dire con strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, ma senza l’indicazione dei codici CIG/CUP (FAQ A43). Di conseguenza, sembra essere espressamente escluso - anche - per il fondo cassa l'utilizzo del contante;
  • i servizi sanitari (prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale) erogati da strutture private accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, in quanto non sono riconducibili nell’ambito del contratto d’appalto, salvo i casi in cui le relative prestazioni siano effettivamente erogate mediante contratti di appalto o di concessione (FAQ D4)

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