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News - 09/05/2013

AVCP Comunicato n. 80/2013 chiarimenti qualificazione categoria OG11 impianti tecnologici - Nota Ance

L'Autorità di vigilanza ha emanato un comunicato alle Soa sulla valutazione dei requisiti "tecnici" per la qualificazione nella categoria OG11 (impianti tecnologici), solo i lavori nella categoria OG11 per la qualificazione nella stessa categoria.

Le indicazioni dell'Authority tengono conto delle innovazioni introdotte sul tema dalle nuove disposizioni del Regolamento appalti.


1.Comunicato n. 80/2013
Il Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, ha pubblicato sul proprio sito il comunicato alle SOA n. 80 del 27 marzo 2013, che analizza l’articolo 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, concernete il Nuovo regime per la qualificazione nella categoria OG11, relativa agli impianti tecnologici.
 
 
Il Comunicato n. 80/2013 fa espresso richiamo al suo interno ad un'altra pronuncia che la stessa Autorità aveva indirizzato alle SOA lo scorso 19 dicembre 2012, al fine di chiarire le modalità di “valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella categoria OG11” (cfr. AVCP comunicato n. 76/2012 ). Ad integrazione di quanto stabilito sull’argomento OG 11, l’Autorità è, quindi, intervenuta nuovamente sull’argomento con una serie di indicazioni interpretative, che devono ritenersi applicabili a tutti i contratti di attestazione sottoscritti ai sensi del citato D.P.R. n. 207/2010.
 

2.Requisiti di ordine speciale previsti
In merito al riconoscimento della categoria OG11 l’Autorità aderisce ad un’interpretazione volta a meglio circoscrivere i requisiti di qualificazione. Le SOA devono, infatti, verificare il possesso dei soli requisiti di “idoneità tecnica” di cui al comma 5, lett. b) (“importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria”) e lett. c) (“importo lavoro/i di punta in categoria”), non anche di requisiti speciali che non sono direttamente rapportati ad una specifica categoria di qualificazione ossia la cifra d’affari in lavori, l’attrezzatura tecnica ed il costo del personale. In altre parole, sarà riconosciuta la categoria OG11 qualora siano presenti entrambe le seguenti condizioni:
  • l’importo complessivo dei lavori eseguiti non sia inferiore al novanta per cento con riferimento alle tre categorie specialistiche OS3, OS28 e OS 30; l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito lavori in OS3 per un importo pari al 90% del 40% della classifica richiesta in OG11, in OS28 e in OS30 per un importo pari al 90% del 70% della medesima classifica richiesta in OG11 (dell’art. 79, comma 5, lettera “b”),
  • l’importo del lavoro o dei lavori di punta riguardi esclusivamente l’esecuzione di singoli lavori pregressi in relazione alle tre categorie specialistiche di cui si compone l’OG11 (quindi non anche della stessa OG11 nel suo complesso); l’impresa dovrà, dunque, dimostrare di avere eseguito un lavoro in OS3 pari al 40% del 40% della classifica richiesta in OG11 e un lavoro rispettivamente in OS28 e OS30 pari al 40% del 70% della medesima classifica, ovvero 2 lavori pari al 55% delle percentuali richieste per ciascuna delle categorie specialistiche (40% o 70%), ovvero 3 lavori pari al 65% delle medesime percentuali (art. 79, comma 5, lettera “c”).

3.CEL in OG11
In relazione a tali requisiti, le imprese sono tenute ad esibire certificati di esecuzione del lavori (CEL) rilasciati nella sola categoria OG11, in quanto idonei a dimostrare quella capacità esecutiva richiesta dallanorma, non limitata all’esecuzione di singoli impianti tecnologici.Non risulta, pertanto, consentito, per il conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, alcunutilizzo dei CEL rilasciati esclusivamente nelle singole specialistiche OS3, OS28 e OS 30, anche quandoqueste siano tutte e tre presenti sullo stesso certificato.Al riguardo, è opportuno che le imprese, preliminarmente alla qualificazione SOA, verifichino che i medesimiCEL afferenti alla categoria OG11, siano correttamente redatti della stazione appaltante, dovendo questiriportare sia l’importo complessivo dei lavori realizzato nella suddetta categoria generale, sia la suddivisionedi tale importo nelle singole categorie specialistiche.Per i certificati rilasciati ai sensi dell’allegato “A” del D.P.R. n. 34/2000, permane, invece, la suddivisioneconvenzionale dei certificati in OG11, che con riferimento alle categorie OS3, OS28 e OS30 sono utilizzabiliper la qualificazione nelle percentuali, rispettivamente, del 20/40/40 (cfr. art. 357, comma 14-bis del citatoregolamento n. 207/2010).

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