Al fine di semplificare i rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione l’art. 31 del DL n. 69/2013 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del DURC
L’art. 31 del DL n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013 (cd. Decreto del fare), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di semplificare i rapporti contrattuali tra privati e Pubblica Amministrazione.
La norma, in vigore dal 21 agosto 2013, recepisce le proposte di Confindustria volte a:
- aumentare il periodo di efficacia del DURC;
- estenderne la validità anche a contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto;
- ampliare il perimetro applicativo dei meccanismi di compensazione automatica, così da non impedire il rilascio del DURC in presenza di inadempienze contributive.
In particolare, l’art. 31 del Decreto ha ampliato da 90 a 120 giorni il periodo di validità del DURC e ha previsto che lo stesso venga acquisito dalle stazioni appaltanti d’ufficio e in via telematica, nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006);
- per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, co. 8 del Codice dei contratti pubblici;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, nonché per il pagamento del saldo finale.
Inoltre, la norma prevede che il DURC acquisito per le fattispecie di cui ai numeri 1, 2 e 3 possa essere utilizzato, per tutto il periodo di validità, anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quello per i quali è stato espressamente acquisito. Quindi, lo stesso DURC potrà essere utilizzato, nel relativo periodo di validità, per tutti i rapporti contrattuali – instaurati o da instaurare all’esito della procedura di gara - di interesse dell’impresa. Con riferimento alla fattispecie di cui al numero 1, la durata di 120 giorni di validità decorre non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Per quanto concerne, invece, le verifiche successive alla stipula del contratto (fattispecie di cui ai numeri 4 e 5), la norma prevede l’acquisizione del DURC ogni 120 giorni ed elimina, pertanto, l’obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il DURC per ogni SAL (stato di avanzamento dei lavori) o fattura relativa al rapporto contrattuale o per ciascuna attestazione e certificato elencati nei predetti numeri 4 e 5. In ogni caso, il DURC deve essere sempre acquisito per il pagamento finale.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ritiene che, dopo la stipula del contratto, il DURC vada acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5, con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale (cfr. circolare n. 36/2013).
In caso di subappalto, il DURC deve essere richiesto per l’autorizzazione al subappalto, nonché nei casi di cui ai precedenti numeri 4 e 5.
Sotto altro profilo, il Decreto conferma l’obbligo per gli Enti previdenziali di invitare l'impresa inadempiente a regolarizzare la propria posizione contributiva. In particolare, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti invitano l'interessato, mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti abilitati, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Il Decreto modifica anche l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto dell’intervento sostitutivo, già contemplato dal Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che tale intervento possa essere effettuato anche dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti o altri soggetti aggiudicatori (art. 3, co. 1, lett. b) del DPR n. 207/2010). Pertanto, tali soggetti, qualora, rilevino dal DURC un’inadempienza contributiva, potranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed effettuare direttamente il relativo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
Il provvedimento in esame ha altresì esteso ai DURC rilasciati nell’ambito di appalti pubblici la procedura compensativa, in precedenza applicabile solo ai DURC richiesti per i benefici economici e contributivi. Tale modifica consente il rilascio del DURC regolare nell’ambito degli appalti pubblici, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche laddove risultino irregolarità contributive di importo pari o inferiore (sul punto, v. nostra News del 18 Luglio 2013).
Il Decreto introduce rilevanti misure di semplificazione anche per il rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni UE per la realizzazione di investimenti da parte di PA (art. 1, co. 553 della legge n. 266/2005).
In particolare, il provvedimento prevede che per tali erogazioni:
- il DURC sia valido per 120 giorni dalla data di rilascio;
- si applicano, in quanto compatibili, le previsioni concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.
Inoltre, ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le PA procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo il DURC direttamente d'ufficio.
Infine, con riferimento ai lavori privati in edilizia, viene eliminato l’obbligo di richiesta del DURC per i lavori di manutenzione realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario, nonché estesa la validità del DURC a 120 giorni. Tale estensione si applicherà fino al 31 dicembre 2014.