Lo ha stabilito l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), con la Deliberazione n. 35 del 25 settembre 2013 ha apportato alcune integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013, concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”, prendendo finalmente atto della difficoltà, segnalate dalle strutture associative confindustriali, derivante dall’obbligo del formato elettronico anche per i certificati anteriori a tale data.
In particolare, il Consiglio dell’Autorità con la deliberazione n. 24/2013 aveva stabilito che il rilascio dell’attestato di qualificazione SOA potesse avvenire unicamente attraverso l’utilizzo di certificati di esecuzione dei lavori (CEL) rilasciati in formato “elettronico” redatti telematicamente e archiviati presso l’Osservatorio sui contratti pubblici.
Al riguardo, l’associazione aveva già posto l’accento sulle criticità sottese all’impossibilità di utilizzare i CEL “cartacei” più risalenti nel tempo; ciò, soprattutto, in mancanza di una reale tutela a favore di quelle imprese che pur intestatarie di un certificati “pubblici” di esecuzione lavori, non venivano riconosciuti CEL rilasciati in conformità alle norme a suo tempo vigenti.
In tal senso, la questione era stata segnalata da Ance all'AVCP. L’Autorità è, quindi, tornata sull’argomento e al fine di venire in contro all’esigenza di semplificazione del processo di qualificazione, ha ammesso “la possibilità dell’utilizzo in sede di attestazione di certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante”.
Resta fermo che, in mancanza di tale conferma, i CEL non potranno essere utilizzati.