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News - 04/04/2014

Appalti - La partecipazione in RTI e la forma della garanzia provvisoria

In materia di partecipazione alle procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici da parte di più imprese in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in breve RTI), il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 1364 del 20 marzo 2014, ha affermato che la garanzia provvisoria deve essere intestata alla capogruppo e a tutte le partecipanti all'associazione.

I giudici romani ritengono che nel caso n caso di RTI costituenda la garanzia dev'essere intestata a tutte le associande, atteso che il soggetto da garantire non è il raggruppamento nel suo complesso, non ancora costituito, né la sola capogruppo, ma tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente negli impegni connessi alla partecipazione alla gara stessa, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello di conferire mandato collettivo alla capogruppo che stipulerà il contratto con l'Amministrazione.

Principio, questo, per il quale non occorre espressa previsione nella lex specialis di gara e la cui inosservanza non abbisogna di essere sanzionata con esplicita clausola di esclusione, discendendo da regole generalissime desumibili dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti), nonché dall'intero contesto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica.

Infine, il Consiglio di Stato chiarisce che, non ricorrendo il caso della regolarizzazione di un documento già esistente ma del cambiamento radicale della qualità soggettiva del concorrente, al contrario di quanto sostenuto dal soggetto escluso non era utilizzabile il c.d. “potere di soccorso” di cui all’art. 46, co. 1, del codice dei contratti (o, meglio, all’art. 6, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi, nella specie, di procedura per l’affidamento di servizio incluso tra quelli elencati nell’allegato II B al codice dei contratti).

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