È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2015, che fornisce alle stazioni appaltanti “indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii”, in materia di centrali di committenza dei Comuni non capoluogo di provincia, in vigore dal 1 novembre 2015.
Nel Comunicato, l’ANAC richiama le indicazioni operative fornite con la Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 per le ipotesi in cui la scelta di ricorrere a schemi organizzativi di carattere convenzionale (invece della costituzione di soggetti autonomi dotati di personalità giuridica) per lo svolgimento delle procedure di gara comporti problematiche di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che, più in generale, nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso. ( Cfr News “Appalti” del 17/11/2015 "Centrali di committenza" chiarimenti sul rilascio codice gara Comuni non capoluogo comunicato Presidente ANAC 10 novembre 2015 - Nota Ance ; News “Appalti” del 04/11/2015 "Centrali di committenza" obbligo ricorrere dal 1° novembre 2015 per i Comuni non capoluogo - Nota Ance).
In particolare, viene evidenziato che, ad avviso dell’Autorità, quello convenzionale rappresenta “lo strumento più adatto non solo ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento”.
Inoltre, il Comunicato si conclude con l'invito a tutti i Comuni non capoluogo di provincia, che intendano realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni.