Confermato responsabilità solidale contributiva limite temporale 2 anni dalla cessazione appalto anche in vigenza Legge Bersani periodo tra 2006 e aprile 2012
Il Ministero del Lavoro con l’allegata nota, interpello n. 29/2015, in risposta al quesito formulato dalla Confindustria e dall’Alleanza Cooperative in tema di responsabilità solidale negli appalti in materia contributiva, ha ribadito che nel periodo di vigenza dell’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n.276/2003 e dell’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006, quindi sino al 27 aprile 2012, la disposizione contenuta nell’art. 29, in quanto di carattere speciale debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella contenuta nell’art. 35. Pertanto ai fini della responsabilità solidale in questione occorre tenere altresì in conto della specifica limitazione temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Tale conclusione, peraltro da sempre sostenuta dall’Ance, a cui il dicastero è giunto dopo aver ripercorso l’avvicendarsi delle norme in oggetto, segue coerentemente la ratio delle medesime, attribuendo all’art. 29 il carattere di specialità rispetto a quella dell’art. 35 e, pertanto, di prevalenza rispetto alla medesima per ciò che concerne il limite temporale di due anni ai fini della responsabilità solidale retributiva e contributiva.