Carenze documentali dimostrazione requisiti capacità tecnica imprese nelle gare elementi essenziali per i quali stazione appaltante è tenuta comminare sanzione pecuniaria anche se positivo soccorso istruttorio
Le carenze documentali nella dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica delle imprese che concorrono alle gare di appalto sono elementi essenziali, per i quali la stazione appaltante è tenuta a comminare una sanzione pecuniaria anche qualora la procedura di soccorso istruttorio si concluda con esito positivo. Lo ha chiarito una delibera dell’Anac in risposta ad un’istanza di parere presentata dalla Regione Sicilia (Cfr News “Appalti” del: 22/12/2015 “Appalti pubblici quadro orientamento prevalente in tema cause esclusione imprese dalle gare - Dossier Ance”; 04/11/2015 “ANAC ribadisce senza avvalersi del "nuovo soccorso istruttorio" non c'è sanzione Parere n. 155/2015 - Nota Ance”; 06/05/2015 ANAC Comunicato Presidente 25 marzo 2015 e Det. 1/2015 "Irregolarità documentazione" sanzione va pagata solo se concorrente intende rientrare in gara).
È stato pubblicata dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Delibera n. 35 del 13 gennaio 2016, inerente “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale / RTI Deloitte / RTI Lo de. Net.”.
Il parere adottato con la suddetta delibera avalla l’operato della stazione appaltante, la quale aveva ben chiaro che nel caso di integrazione di elementi essenziali e indispensabili per l’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 comma 2, come la sottoscrizione delle stesse da parte di un componente del Consiglio di amministrazione della società, fosse da ritenersi legittima la richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante, attraverso il procedimento del soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 del Codice.
Ciò posto, viene chiarito che:
1) le carenze documentali relative alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica delle concorrenti, sono da considerarsi elementi essenziali per i quali, in caso di adesione alla procedura di soccorso istruttorio con esito positivo, deve comunque essere irrogata dalla stazione appaltante la sanzione pecuniaria;
2) nel caso in cui la procedura di soccorso istruttorio si concluda con esito negativo per insufficienza dei chiarimenti forniti, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente con escussione della cauzione provvisoria;
3) la sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti.