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News - 15/03/2016

Schema preliminare del Nuovo Codice degli Appalti approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2016 commento Ance

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Nuovo Codice Appalti ora al CdS e Conferenza unificata per l'approvazione definitiva entro 18 aprile 2016

Con documento “Appalti”, del 8 marzo 2016, si è già data notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 3 marzo 2016, del testo preliminare del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, schema di decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti e concessioni.
 
Assegnato alla Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, per il parere al Governo da rendersi entro il 6 aprile p.v.. Qualora il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi, il Governo ritrasmette alle Camere un secondo testo di schema per l'espressione del parere definitivo (da rendersi entro 15 giorni). Decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo potrà essere comunque emanato. Lo Schema dopo l’espressione dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
Il provvedimento dà attuazione alla legge 11/2016, approvata definitamente dal Parlamento lo scorso 14 gennaio 2016 e pubblicata nella G.U. 23 del 29 gennaio 2016, che ha delegato il Governo a recepire le direttive del Parlamento europeo 2014/23/UE sui contratti di concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari, la 2014/25/UE sugli appalti pubblici sei settori speciali, nonché a riordinare la disciplina vigente in un unico testo denominato Codice degli appalti e delle concessioni (Cfr. News “Appalti”, 09/02/2016, recante: Appalti pubblici in vigore dal 13 febbraio p.v. la Legge delega n. 11 del 28 gennaio 2016 - Nota Ance).
 
La delega, inoltre, ha previsto che il decreto di recepimento, oltre a disporre l’abrogazione del precedente Codice (Dlgs 163/2006) e del regolamento di attuazione (DPR 207/2010), contenga le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare la transizione tra la previgente disciplina e quella nuova.
 
Il decreto di recepimento, anche in ossequio alle richieste della Commissione europea, deve essere adottato entro il 18 aprile 2016, non si esclude quindi la possibilità che alcuni aspetti della normativa vengano rivisti e modificati nel corso delle prossime settimane.
 
Ricordiamo, per questo, a tutti gli associati interessati, a trasmetterci i propri eventuali contributi con la massima celerità, con la preghiera di segnalarci pochi profili ritenuti di maggiore criticità per quanto riguarda lo schema preliminare del nuovo Codice degli Appalti, a progettoprocurement@un-industria.it    (Cfr. Documento “Appalti” 08/03/2016 Testo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle Direttive UE in materia di appalti pubblici e concessioni, approvato dal Consiglio dei Ministri).
 
Lo stesso decreto di recepimento reca 219 articoli suddivisi in VI parti:
-          ambito di applicazione, principi e disposizioni comuni ed esclusioni;  
-          contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;  
-          contratti di concessione;
-          partenariato pubblico privato e contraente generale;
-          infrastrutture e insediamenti prioritari;
-          disposizioni finali e transitorie.
 
Riteniamo interessante riportare ,in proposito, un recente commento fornito alla stampa del Presidente dell’Ance, Claudio De Albertis, riguardante, in particolare, il tema della  concorrenza a tutela di tutti i lavoratori: “Il principio dell’80% dei lavori in gara e il 20% in house per le concessionarie autostradali sancito nella legge delega e poi riaffermato anche nell’articolo 177 del nuovo codice è un buon punto di equilibrio e non va toccato. In realtà, infatti, le Direttive europee prevedono di dare in gara il 100% dei lavori nel caso in cui la concessione non sia stata vinta in gara, come nella stragrande maggioranza dei casi in Italia”. “Questa norma è un caposaldo per la tutela della concorrenza e del lavoro delle migliaia di piccole e medie imprese che in questi anni si sono viste sottrarre quote di mercato importanti da parte delle concessionarie che finora potevano affidare in house fino al 40% dei lavori”. 
 
Per questo, sottolinea De Albertis, “mi sorprende la reazione dei sindacati di settore che hanno deciso di schierarsi a favore di posizioni di privilegio a discapito di quelle centinaia di migliaia di lavoratori che operano nel libero mercato”. I dati parlano chiaro: dal 2009 al 2014, anno in cui è stata introdotta la possibilità per i concessionari privati di affidare senza gara fino al 60% dei lavori a società loro controllate o collegate (soglia poi limitata al 40% solo nel 2014), sono stati sottratti alla concorrenza almeno 1,5 miliardi di euro. “La tutela del lavoro deve valere per tutti non solo per alcuni”, conclude De Albertis.
 
Nel frattempo si ritiene utile rammentare per sommi capi le novità di maggior rilievo contenute nel testo approvato provvisoriamente, pur sapendo che sarà soggetto a modifiche, per non trovarsi del tutto impreparati al momento di entrata in vigore del Codice definitivo, che come detto sarà entro il prossimo 18 aprile, con un primo approfondimento, del testo in commento, elaborato dall’’ANCE, ove vengono evidenziati i contenuti salienti, i profili positivi e le criticità in esso contenute.

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