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News - 05/11/2021

Editoria - Via libera al decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale!

Recepimento Direttiva UE sul Copyright risultato importantissimo per gli editori e per lo sviluppo dell'industria creativa

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la Direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Il testo è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore.
La principale novità riguarda il cosiddetto equo compenso, ovvero la giusta remunerazione per i titolari dei diritti d’autore da parte delle piattaforme on line che pubblicano i contenuti. I fornitori di servizi online sono anche responsabili delle eventuali violazioni del copyright per i contenuti caricati dagli utenti.

In sintesi le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:

- valorizzazione del ruolo degli organismi di intermediazione e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti
- sfruttamento delle opere musicali in streaming: gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato.
- ammissibilità della remunerazione forfettaria: è previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario.
- rafforzamento del meccanismo di negoziazione assistita: è stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l’assistenza dell’AGCOM, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.

- ruolo dell’AGICOM nella definizione delle remunerazioni: è previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM (anziché dal collegio arbitrale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945).
- obbligo di trasparenza: è stato previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, è stato disposto che le informazioni vadano fornite con cadenza almeno semestrale (anziché trimestrale) e sono state introdotte maggiori garanzie ai fini della riservatezza delle informazioni fornite.
- licenze collettive con effetto esteso: al fine di garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è stata prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie.
- ampliamento delle categorie titolari di diritti  anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.
-estrazione di testo e dati per scopi di ricerca scientifica: è stato chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.
-risoluzione del contratto e revoca dell’esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera con ampliamento del  termine temporale entro cui deve avvenire lo sfruttamento delle opere in mancanza del quale l’autore/artista ha il diritto di agire per la risoluzione del contratto di licenza o di revocarne l’esclusiva.
-relazione AGCOM: è stato disposto che l’AGCOM, trascorsi due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, trasmette alle Camere una relazione in merito all’applicazione di propria competenza della disciplina introdotta.

(Fonte Ufficio Stampa MIC)

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Francesca Ferraro




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