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News - 08/01/2021

Lavoro – Sicurezza sul lavoro - Riepilogo scadenze e rinvii in tema di salute e sicurezza. Stato di emergenza, misure di sicurezza nel DPCM 3 dicembre 2020, legge di Bilancio per il 2021 e cd Milleproroghe (Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183)

Riepilogo scadenze e rinvii in tema di salute e sicurezza.

Stato di emergenza, misure di sicurezza nel DPCM 3 dicembre 2020, legge di Bilancio per il 2021 e cd Milleproroghe (Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183)

 

 

Lo stato di emergenza

 

Lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020 per sei mesi e prorogato al 15 ottobre con DPCM 29 luglio 2020, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 con DPCM del 7 ottobre 2020.

 

In stretta relazione alla proroga dello stato di emergenza, il Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 aveva già prorogato alcune scadenze al 31 gennaio 2021.

 

Tra queste, in sintesi:

  • DL 19/2020, art. 1: Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
  • DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4: lavoro agile.

 

Restavano, invece, prorogate fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni previste nell’allegato 1 del DL 30 luglio 2020, n. 83.

 

 

Le misure di sicurezza: il DPCM 3 dicembre 2020

 

Con questo DPCM sono state individuate le misure di sicurezza da adottare, in sostituzione del DPCM del 3 novembre 2020, dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

 

Si ricorda che, a norma dell’art. 4 del DPCM, continuano a vigere le regole del Protocollo del 14 marzo 2020 (come integrato il 24 aprile 2020).

 

 

Legge di bilancio 2021 – lavoratori cd fragili

 

Ricordiamo che la legge di bilancio per il 2021, ai commi 481, 482 e 484, proroga ai (soli) mesi di gennaio e febbraio 2021 la tutela per i lavoratori cd fragili (originariamente oggetto di disciplina all’art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020).

 

Il comma 481, in particolare, prevede che le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

 

Confindustria ha segnalato al Ministero del lavoro che la proroga contemporanea dei due commi 2 e 2bis appare incoerente, visto che le norme richiamate contengono discipline differenti (comma 2, equiparazione della fragilità a ricovero ospedaliero; comma 2bis: cessazione della equiparazione e previsione di una disciplina per la ripresa del lavoro) che, in origine, erano compatibili perché relative a due periodi differenti (il comma 2 opera fino al 15 ottobre, il comma 2bis dal 16 ottobre) ma che, richiamate contemporaneamente, risultano incompatibili tra di loro e non applicabili. Non è quindi chiaro quale delle due discipline sia applicabile per i mesi di gennaio e febbraio 2021.

 

Il comma 482 conferma la deroga alle disposizioni ordinarie prevedendo che gli oneri a carico del datore di lavoro e dell’Inps sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021, con monitoraggio da parte dell’INPS.

 

Di rilievo il comma 484 e la modifica all’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

 

Va premesso che, secondo il comma 1 dell’art. 26, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Per riconoscere tale equiparazione, secondo il comma 3 dell’art. 26 – come confermato dall’Inps nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 – il medico curante doveva redigere il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che aveva dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

 

Il mancato rilascio del provvedimento di quarantena da parte dell’autorità sanitaria, sempre più frequente, impediva l’applicazione della disposizione del comma 1, così incidendo anche sulla gestione del lavoratore.

 

Il comma 484, anche accogliendo una apposita proposta di Confindustria, ha soppresso il riferimento al provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, contenuto nel comma 3.

 

 

Il cd Milleproroghe

 

Con il consueto decreto Milleproroghe (Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183), il Governo ha disposto il rinvio di alcune scadenze.

 

In particolare, l’articolo 19 del DL 183/2020 proroga alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

 

Le disposizioni prorogate – solo in parte coincidenti con quelle previste dal DL n. 83/2020, sopra richiamato - sono indicate nell’allegato 1 al DL richiamato.

 

In particolare, si evidenziano (riportandone, per comodità, il testo):

 

Produzione mascherine chirurgiche - DL 18/2020, art. 15, comma 1: 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

 

 

Mascherine chirurgiche equiparate ai DPI - DL 18/2020, art. 16: 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

 

Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori cd fragili - DL 34/2020, art. 83 (Sorveglianza sanitaria): 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la ­sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

Comunicazione semplificata del lavoro agile - DL 34/2020, art. 90, commi 3 e 4: 3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti invia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Non sembra prorogata la previsione inerente al lavoro agile e al congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici, prevista dall’art. 21bis del DL n. 104/2020, introdotta dalla legge di conversione del medesimo decreto (L. 13 ottobre 2020, n. 126) e in scadenza al 31 dicembre 2020 (art. 21bis, comma 6).

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

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